Atto n. 4-03222

Pubblicato il 23 ottobre 2002
Seduta n. 265

PIZZINATO, TOGNI, PAGLIARULO, DONATI, DALLA CHIESA, PILONI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -

Premesso che:

le attività degli artisti di strada e dei cantastorie costituiscono un patrimonio storico-culturale secolare del nostro Paese;

è nella natura della tradizione dei cantastorie, in ogni paese ed epoca storica, dar voce a sentimenti popolari attraverso il motto, l'ironia, la critica ai potenti;

il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione garantisce e tutela la libertà di espressione "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";

il 19 luglio 2002 veniva promulgata, a Milano, dal Sindaco l'ordinanza n. 5955, che viene qui riportata integralmente:

"Il Sindaco

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 267/00

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano

Visto l'art. 6 comma 2 del Regolamento Artisti di Strada

Visto l'art. 101 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

considerato che:

il Regolamento degli artisti di strada prevede l'utilizzo di impianti di amplificazione per lo svolgimento di attività musicali, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo ed in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante, non risultino eccessive;

l'utilizzo di questi impianti, soprattutto in corrispondenza delle aree pedonali di Piazza Duomo, C.so Vittorio Emanuele e Via Dante, è causa di molestia alla cittadinanza e disturbo all'esercizio delle attività;

ordina

di non utilizzare impianti di amplificazione per l'esercizio di attività musicali disciplinate dal vigente Regolamento comunale degli artisti di strada nelle aree pedonali di Piazza Duomo, C.so Vittorio Emanuele e Via Dante.

Chiunque non ottempera alla presente ordinanza è punito, ai sensi dell'art. 101 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, con la sanzione da 77,00 a 770.00 euro.

Il Sindaco";

il divieto di utilizzare impianti di amplificazione per l'esercizio delle attività musicali citate nella zona di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Via Dante è in contrasto con lo stesso Regolamento degli artisti di strada citato nella medesima ordinanza;

lo stesso divieto insiste esattamente sul territorio ove per ragioni storiche e urbanistiche è concentrata da lungo tempo l'ormai modesta attività di cantastorie;

il medesimo divieto, impedendo l'utilizzo di impianti di amplificazione, rende impraticabile l'attività artistica nelle zone citate a causa del rumore di sottofondo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, di concerto tra loro, emanare, di emanare in via ordinativa, delle regole nazionali riguardanti l'attività degli artisti di strada e dei cantastorie;

se non ritengano di poter definire, sempre in via ordinativa, gli orari in cui è consentito lo svolgimento, nelle vie e piazze delle città e paesi, l'attività degli artisti di strada ed il "volume massimo" consentito nell'utilizzo degli impianti di amplificazione;

quali misure intendano adottare per quanto di loro competenza al fine di consentire lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività degli artisti di strada e dei cantastorie.