Pubblicato il 18 novembre 2008
Seduta n. 94
COMPAGNA , BIANCONI , BETTAMIO , TOMASSINI , DE LILLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli affari esteri. -
Premesso che:
nutrizione e idratazione, alla luce di leggi, convenzioni, consuetudini esistenti, mai sono state considerate terapia medica e, quindi, nel novero delle opzioni praticabili o non praticabili nelle nostre strutture sanitarie;
tale scelta in Italia è stata più volte confermata in protocolli e trattati internazionali, sempre ratificati dal Parlamento ed è, a vario titolo, parte integrante della coscienza popolare;
tale diritto - dovere alla somministrazione di "pane e acqua", legato ad una tradizione di rispetto in ogni caso di Human Rights irrinunciabili, verrebbe, invece, meno in un caso divenuto, a giudizio degli interroganti, recentemente materia di singolare accanimento giurisdizionale ma certo di nessun accanimento terapeutico;
per quanto risulta agli interroganti, se ne dedurrebbe, addirittura, secondo alcune interpretazioni, l'onere ed il disonore per le Case di cura di deformare il principio secondo cui "pane e acqua" non si negano a nessuno nella prassi per cui a qualcuno "pane e acqua" si debbano, talvolta, negare;
tale prassi nel nostro ordinamento non può scaturire da procedure e prerogative della funzione giurisdizionale;
di qui lo sconcerto, il disagio, l'angoscia del mondo dei disabili e più in generale fra coloro la cui esistenza in vita dipende dalla disponibilità dell'organizzazione sanitaria a nutrirli e idratarli;
di qui, in particolare, la vistosa contraddizione che rischia di determinarsi rispetto alla convenzione ONU siglata a New York nel 2006 dal Governo italiano dell'epoca, già ratificata da più di quaranta Paesi, la quale, all'articolo 25, redatto proprio all'indomani del drammatico caso di Terry Schiavo, prescrive che a nessun disabile possano mai venir negati "pane e acqua" sulla base dell'apprezzamento del suo grado di disabilità (l'articolo 25, lettera f)), si pone l'obiettivo di "prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità"),
gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro degli affari esteri ritenga compatibili con il diritto internazionale le iniziative volte a disconoscere la somministrazione di alimentazione e idratazione artificiali ai pazienti in stato vegetativo;
se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano necessario ed urgente adottare iniziative volte a precisare e ribadire come in tutti gli istituti di cura della nostra organizzazione sanitaria vi sia ancora piena continuità del diritto-dovere di nutrizione ed idratazione di pazienti anche in stato vegetativo e come in materia nulla possa venir innovato dalla Corte di cassazione.