Atto n. 3-00231

Pubblicato il 5 dicembre 2001
Seduta n. 85

MANFREDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

            la legge n. 386 del 26 luglio 1975, riguardante l’esecuzione dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, prevede, in sintesi, che i Cantoni confinanti con l’Italia trasferiscano annualmente ai Comuni italiani di confine, ove siano residenti lavoratori frontalieri, una parte del gettito fiscale proveniente dalle imposizioni agli stessi;

            l’utilizzazione di tali fondi da parte dei Comuni è determinata, come noto, annualmente dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i Comuni frontalieri interessati;

            i decreti annuali del 1992, 1993 e 1994 relativi alle compensazioni finanziarie prevedono che le stesse debbano essere impiegate per opere pubbliche e servizi, senza peraltro fissare una percentuale di ripartizione tra le due destinazioni;

            i decreti successivi prevedono invece che per i servizi sociali possa essere destinato solo il 10 per cento delle compensazioni stesse;

            tale percentuale appare eccessivamente limitativa e pone i Comuni in gravi difficoltà. Molti di essi, infatti, hanno esigenze di manutenzione e funzionamento delle opere già realizzate, ma non sono in grado di affrontarle e risolverle a causa dell’esiguità dei fondi a ciò consentiti. L’esigenza è stata già sottolineata dall’Associazione fra i Comuni italiani di frontiera con il Canton Ticino (ACIF) e la necessità stata fondamentalmente riconosciuta dal Parlamento che, nell’articolo 25 del Collegato alla Finanziaria 1999, ha stabilito che nel decreto dell’8 maggio 1997, relativo alle compensazioni dovute per gli anni 1994 e 1995, la percentuale da destinare al finanziamento dei servizi sia aumentata dal 10 per cento al 30 per cento;

        considerato che:

            il giorno 8 novembre 2000, in sede di esame dell’atto Senato n. 4592 della XIII legislatura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9-4592-501 in materia;

            contrariamente a quanto dichiarato dal Ministro rispondendo con lettera del 1º ottobre 2001 (prot. 2-11206/2001) all’interrogazione scritta 4-00014 presentata dall’On. Zacchera («la modifica dei criteri di ripartizione è richiesta soltanto dai Comuni del Piemonte che rappresentano il 14 per cento del totale degli enti interessati e il 13,5 per cento del totale della popolazione dei frontalieri»), l’ACIF ha ufficialmente concordato sulla necessità che almeno il 30 per cento dei ristorni sia destinato al funzionamento delle opere realizzate,

        l’interrogante chiede di sapere:

            perché il suddetto ordine del giorno non abbia ancora avuto seguito;

            se non si ritenga di valutare la possibilità di ridiscutere con la Confederazione elvetica i termini dell’Accordo del 3 ottobre 1974, al fine di consentire che la percentuale dei trasferimenti ai Comuni di cui in premessa possa essere destinata dagli stessi Comuni frontalieri per il 30 per cento a scopo di servizi, a decorrere da quelli erogati nel 1999.