Atto n. 2-00021 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 21 luglio 2008, nella seduta n. 43
Svolto nella seduta n. 61 dell'Assemblea (25/09/2008)

GASPARRI , MASSIDDA , PISANU , DELOGU , SANCIU , SALTAMARTINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con le Regioni e dell'interno. -

Premesso che:

lo Statuto speciale della Regione Sardegna, emanato con legge costituzionale n. 3 del 1948, all’art. 15, così come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2001, recita: «In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche»;

nel predetto art. 15, comma 4, è espressamente affermato che: «La legge regionale è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»;

il 7 marzo 2007 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la “legge statutaria” ai sensi dell’art. 15 dello Statuto speciale;

su tale atto 19 Consiglieri hanno formalizzato la richiesta per indire il referendum di tipo confermativo, svoltosi nell’ottobre successivo: tra i partecipanti al voto, sette cittadini su dieci si erano espressi contro l’approvazione della legge statutaria che avrebbe dovuto, invece, essere suffragata dalla maggioranza dei voti validi;

la Corte d’appello di Cagliari, con pronuncia del 30 giugno 2008, dichiarava non valida la consultazione referendaria per il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione al voto;

contestualmente, la Corte d’appello di Cagliari, in sede di procedimento di verifica dei risultati del referendum, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale: i dubbi di incostituzionalità erano prospettati in riferimento sia all’art. 108 della Costituzione che all’art. 15 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna);

con la sentenza n. 164 del 2008 la Corte costituzionale, senza entrare nel merito, si è pronunciata sulla questione sollevata in riferimento all’art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all’articolo 14 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 1957 (Norme in materia di referendum popolare regionale), dichiarando l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Cagliari per mancanza di legittimazione del giudice a quo;

il 10 luglio 2008 il Presidente della Regione ha comunque promulgato la legge statutaria;

considerato che:

il mancato raggiungimento del quorum non può essere ritenuto equivalente all’approvazione da parte del corpo elettorale, dal momento che detta approvazione costituisce un elemento essenziale del procedimento;

mancando i presupposti di validità necessari per la convalida della misura adottata dal Consiglio regionale della Sardegna, l’atto di promulga della legge regionale statutaria del Presidente della Giunta regionale non appare suffragato da sufficienti elementi giuridici e costituzionali, ed anzi prefigurerebbe una palese violazione di norme di rango costituzionale,

si chiede di sapere se il Governo intenda avvalersi dei suoi poteri per promuovere dinanzi la Corte costituzionale un giudizio finalizzato ad una dichiarazione di incostituzionalità della legge statutaria promulgata.