Pubblicato il 27 maggio 2008, nella seduta n. 8
PORETTI , PERDUCA - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -
Premesso che:
in data 22 maggio 2008 su alcuni siti telematici è stato diffuso un comunicato a firma dell’Associazione cacciatori migratori acquatici - Federazione italiana della caccia (ACMA - FIDC) in cui si afferma che il Ministero della salute si appresterebbe ad emettere un’ordinanza con la quale si deroga al divieto di utilizzo dei cosiddetti “richiami vivi”, ovvero uccelli detenuti in cattività e utilizzati per la caccia agli uccelli acquatici. Deroga la cui attuazione spetterebbe a Regioni e Province;
il divieto attualmente in vigore riguarda l’utilizzo di uccelli appartenenti agli ordini Anseriformes e Charadriformes come richiami nella caccia agli uccelli, ed è stato introdotto dalla decisione 2006/574/CE, recepita dall'Italia, al fine di ridurre il rischio che forme di influenza aviaria ad alta patogenicità vengano introdotte attraverso il contatto con uccelli selvatici infetti o comunque portatori del virus, nelle aziende avicole e in altre strutture in cui sono detenuti in cattività gli uccelli. In tal senso, l’Unione europea, sulla base delle indicazioni dei principali istituti internazionali che si occupano della materia, aveva già ritenuto altamente rischioso, ai fini della diffusione del virus, l’utilizzo dei “richiami vivi” tanto da adottare la decisione;
la concessione delle deroghe, previste dalla medesima decisione, dovrebbe avvenire solo sulla base dell’esito favorevole di un'attenta valutazione del rischio e secondo precise ed adeguate misure di biosicurezza indicate dalla Commissione europea;
l’influenza aviaria non ha cessato di rappresentare, ancora oggi, una minaccia per le numerose aziende avicole presenti in Italia, anche considerato che il nostro Paese, data la sua posizione geografica, risulta particolarmente a rischio per la diffusione della malattia,
si chiede di sapere:
se risponda a verità che il Ministro in indirizzo stia preparando un’ordinanza per la concessione di dette deroghe;
nel caso affermativo, sulla scorta di quali valutazioni sia stata presa tale decisione e si sia ritenuto il rischio di diffusione da influenza aviaria nullo, così da poter concedere la deroga;
se sia disponibile una documentazione scientifica ufficiale, adottata dal Ministro, che illustri lo stato delle cose rispetto al rischio di influenza aviaria per l'Italia;
se in definitiva non sia da ritenere più opportuno, in ragione di un’elementare principio di precauzione, mantenere il divieto di utilizzo di richiami vivi fino all’effettiva cessazione del rischio.