Atto n. 3-00024 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 27 maggio 2008, nella seduta n. 7
Svolto nella seduta n. 19 dell'Assemblea (12/06/2008)

GARAVAGLIA Mariapia , BAIO , DI GIOVAN PAOLO - Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. -

Premesso che:

il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, introducendo il comma 2-bis all’articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ha disposto che “ai titolari di patente di guida categoria b, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t”;

il richiamato decreto-legge n. 117 aveva inizialmente previsto che la citata nuova disposizione del codice della strada si applicasse ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, ossia a partire dal 31 gennaio 2008; successivamente, l’articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, ha prorogato la data di applicazione al 1° luglio 2008;

nel merito, il criterio adottato per l’individuazione degli autoveicoli ammessi alla conduzione da parte dei neopatentati è tale da produrre effetti a giudizio dell'interrogante paradossali; infatti, la combinazione dei criteri della potenza e del peso determina l’esclusione di numerosi modelli di auto di piccola cilindrata oggi in commercio e, per altro verso, l’irragionevole ammissione di alcuni autoveicoli di grossa cilindrata;

inoltre, l’applicazione della disposizione in oggetto complicherebbe, anziché semplificare, l’attività di controllo da parte dei soggetti predisposti alla vigilanza stradale, in quanto i dati utili per rilevare la potenza specifica di un autoveicolo, e quindi l’abilitazione del neopatentato alla conduzione del veicolo stesso, non sono facilmente rinvenibili sulla carta di circolazione; in particolare la carta di circolazione delle auto immatricolate fra il 1999 e 2007- in Italia ne circolano circa 20 milioni- non riporta il rapporto peso-potenza, non consentendo l’immediata valutazione dell’idoneità del veicolo alla guida da parte di un neopatentato,

si chiede si sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle circostanze esposte, in considerazione dell'imminente entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 2-bis dell’articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, non ritenga opportuno promuovere le opportune iniziative volte a modificare urgentemente i criteri per l’individuazione degli autoveicoli ammessi alla conduzione da parte dei neopatentati, come introdotti dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, ovvero a sospenderne l’applicazione fino all'individuazione di nuovi e più congrui strumenti per tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza stradale.