Pubblicato il 30 ottobre 2001
Seduta n. 58
Note: Deferita in 12a Commissione permanente in data 30/10/2001
MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. -
Premesso che:
il principio di precauzione informa il diritto ambientale dell’Unione Europea (UE) così come testualmente risulta dall’art.174A del Trattato di Amsterdam;
il Libro Bianco UE sulla sicurezza alimentare, COM(1999) 719.def, prevede nel capitolo 2 l’adozione del principio di precauzione nel campo della valutazione del rischio alimentare;
negli allegati al summit europeo di Nizza, a seguito degli scandali alimentari e delle proteste crescenti, risulta che il Consiglio europeo ha approvato l’adozione del Principio di Precauzione in materia di sicurezza alimentare;
l’adozione di misure di restrizione nel consumo di OGM appare in effetti una fattispecie classica di applicazione del principio di precauzione;
si succedono a ritmi frenetici disposizioni normative europee e nazionali per tentare di tamponare le emergenze sui rischi alimentari e, in particolare sul rischio BSE, che sono invece il frutto avvelenato di una politica ambientale, sanitaria e agroalimentare fallimentare, miope e completamente da rimodulare;
il principio di precauzione in materia di tutela della sicurezza alimentare è sostanzialmente già presente nel nostro ordinamento a partire dal 1999 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999 per quanto riguarda l’assenza assoluta di residui di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) per gli alimenti destinati ai bambini con meno di tre anni;
l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999 riflette l’impostazione della tutela assoluta della sicurezza alimentare per quanto riguarda i primi mesi di vita dei bambini;
l’adozione del decreto ministeriale n. 371 del 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2001, consente invece la presenza di OGM nel latte destinato ai lattanti nei primi mesi di vita, pur nel limite previsto dal regolamento CE 49/2000, contraddicendo il principio di precauzione e quello della tutela assoluta della prima infanzia;
esistono modalità tecniche e logistiche, ancorché costose, di segregazione delle linee produttive tra linee con OGM e linee OGM «free»,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere:
per ritirare il decreto ministeriale n. 371 del 2001, per la parte che riguarda il limite consentito di OGM nel latte per lattanti, in base al principio dell’autotutela amministrativa;
per emanare un nuovo decreto ministeriale che stabilisca il livello zero di accettabilità per i residui di OGM nel latte in questione;
per il sostegno e la ricerca delle modalità più efficienti per la segregazione dagli OGM nella produzione del latte per lattanti.