Pubblicato il 19 dicembre 2007
Seduta n. 269
SACCONI , SANTINI , PASTORE - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. -
Premesso che:
il decreto del Ministro del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, all'art. 9, prevede la sospensione del rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) all'impresa in caso di violazione da parte del datore di lavoro (o del dirigente responsabile) delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del decreto medesimo, allorquando le stesse siano state accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
la legge 296/2006 prevede, all'art. 1, comma 1176, che il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale definisca "le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo";
il "decreto Damiano", tuttavia, nel portare ad attuazione la previsione in questione, non si è limitato a definire elementi non ostativi al rilascio del DURC, ma ha superato i limiti della delega definendo ambiti, anche di generica non regolarità rispetto a norme di natura niente affatto previdenziale, da considerare ostativi al rilascio del DURC stesso, dimenticando che il DURC è destinato per legge a certificare la regolarità contributiva dell'impresa e non la regolarità rispetto ad altri adempimenti normativi;
il testo dell'art. 9 presenta una formulazione tecnicamente assai carente e confusa perché, da un lato, il comma 1 afferma il principio che "la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato", e, dall'altro, il comma 2 asserisce che "la causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale";
il coordinamento tra i due commi appare difficilmente attuabile, poiché nell'ipotesi del comma 2 semplicemente non si è in presenza di "accertamenti giurisdizionali definitivi", motivo per il quale non si può neppure parlare di causa ostativa ai sensi del comma 1;
sulla base di una cattiva interpretazione di detto comma 2, si può pervenire alla conclusione che sia sufficiente la contestazione di una violazione in sé per dar luogo alla grave sanzione del non rilascio del DURC;
l'art. 9 viene a creare di fatto una responsabilità oggettiva dell'impresa di natura sostanzialmente penale, senza peraltro che ciò risulti dalla volontà della legge, e quindi in modo che appare illegittimo;
la sospensione del rilascio del DURC viene a paralizzare l'intera attività aziendale, poiché in difetto del detto documento l'impresa non potrebbe partecipare più a nessuna gara di appalto pubblica, né effettuare costruzioni private, né godere di agevolazioni normative e contributive, né fruire di benefici e sovvenzioni in base alla disciplina comunitaria. Tale situazione, inoltre, riguarderebbe ogni attività dell'impresa su tutto il territorio nazionale, e non solo quella parte per la quale è stato accertato l'illecito in maniera definitiva. Nel caso di un'impresa edile verrebbe perciò a bloccarsi l'intera attività, e non solo quella del singolo cantiere o ufficio interessato dalla violazione. Allo stesso modo nel caso di azienda manifatturiera verrebbe a bloccarsi l'intera attività, e non solo quella dello stabilimento interessato dalla violazione,
si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda osservare per correggere questa disciplina e per garantire, nel frattempo, un'interpretazione certa e coerente con la normativa di riferimento.