Atto n. 4-02440

Pubblicato il 19 luglio 2007
Seduta n. 198

BULGARELLI - Al Ministro della giustizia. -

Risulta all'interrogante che:

il Procuratore della Repubblica di Rimini, a partire dal 1° luglio 2006, ha delegato i vice procuratori onorari assegnati a quell’Ufficio a redigere le richieste di emissione dei decreti penali di condanna nonché a trattare la fase istruttoria dei reati di competenza del giudice di pace ai sensi, rispettivamente, dell’art. 72, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (“Ordinamento giudiziario”) e dell’art. 50, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”);

il medesimo Procuratore, con proprio provvedimento del 21 febbraio 2007, per far fronte (secondo quanto indicato nel citato provvedimento) alla “grave situazione di arretrato” in vista dell’ispezione amministrativa ordinaria (iniziata il 22 maggio e conclusasi il 22 giugno), ha delegato gli stessi magistrati onorari a redigere il decreto di citazione diretta a giudizio relativamente a circa 700 procedimenti penali per i quali, a fronte della rituale notifica degli avvisi ex art. 415-bis, codice di procedura penale, non erano stati ancora redatti il relativo decreto di citazione e la richiesta di fissazione della data di udienza;

all’esito della predetta ispezione amministrativa, gli ispettori ministeriali hanno rilevato che “l’Ufficio, a partire dal mese di giugno del 2006, ha provveduto alla liquidazione in favore dei Vice Procuratori Onorari di compensi agli stessi non spettanti sulla scorta delle disposizioni normative vigenti” prescrivendo al Procuratore della Repubblica di “provvedere, al fine di escludere l’obbligo di inoltro della doverosa denuncia al giudice contabile per il danno derivato all’Erario in dipendenza della indebita corresponsione ai vice procuratori onorari della complessiva somma di euro 20.605,16, al recupero degli importi agli stessi corrisposti”;

nel frattempo, prima della formale conclusione dell’attività di verifica, la Procura generale di Bologna, con nota n. 4526/07 (9.1.1) del 7 giugno 2007 a firma del dirigente amministrativo – funzionario delegato per le spese di giustizia, ritenendo che “l’attività dei VPO riguardante i decreti penali è stata erroneamente intesa come rientrante nella collaborazione resa all’Ufficio”, invitava la Procura di Rimini a verificare “se sono state conteggiate anche altre indennità non dovute e per tutte dovrà procedere alla ripetizione/regolarizzazione di quanto già pagato”;

in pari data, veniva emessa dalla Procura generale un’ulteriore nota diretta a tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d’Appello di Bologna nella quale si ribadiva che “possono essere remunerate unicamente le attività di udienza svolte dai V.P.O.”;

in adempimento a tali disposizioni, il Procuratore della Repubblica di Rimini, in data 22 giugno 2007, invitava tutti i vice procuratori onorari “a restituire quanto riscosso per attività diverse da quelle di udienza, secondo la quantificazione fatta per ciascuno di loro dall’ispettore” mediante immediata trattenuta delle relative somme dalle istanze di pagamento (ancorché richieste per la sola attività d’udienza) che gli stessi presenteranno nei mesi successivi;

contrariamente a quanto ritenuto dal personale dell’Ispettorato generale e, conseguentemente, fatto proprio dalla Procura generale di Bologna, il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia ha più volte confermato la piena legittimità del pagamento dell’indennità ai vice procuratori onorari che abbiano svolto anche le attività diverse da quella consistita nel sostenere la pubblica accusa in udienza;

in primo luogo, l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia (nota n. 279/U seguito 9/3-1UL del 7 febbraio 2002), preso atto dell’incongruenza relativa alla mancata previsione espressa del diritto dei vice procuratori onorari di percepire il compenso per le attività svolte fuori udienza (cfr., art. 4, decreto legislativo 273/89), afferma che “non appare comunque priva di ragionevolezza la tesi secondo cui occorre riconoscere il diritto ad un compenso ai vice procuratori onorari anche per tutte le attività da svolgersi al di fuori dell’udienza dibattimentale che la normativa vigente consente siano loro delegate”;

lo stesso Ufficio, con la medesima nota, ha riconosciuto inoltre che “la mancata previsione espressa di un diritto al compenso per i vice procuratori onorari che siano delegati allo svolgimento di funzioni giudiziarie diverse dalla partecipazione alle udienze, sembra infatti irragionevole atteso che un’interpretazione restrittiva della normativa richiamata comporterebbe una distinzione – priva di obiettiva giustificazione – tra attività giudiziarie tutte delegabili ai magistrati onorari, delle quali però alcune ingenerano il diritto ad un compenso ed altre no, e potrebbe perciò ritenersi che sussista una disuguaglianza di trattamento che darebbe adito a dubbi di legittimità costituzionale della normativa vigente, con riferimento sia al principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost., che all’art. 36 della Carta fondamentale, il quale prevede il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”;

in seguito, il Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile, facendo proprie e dichiarando di condividere tali valutazioni, ha emanato al riguardo la nota n. 1/165/02/U del 21 febbraio 2002;

recentemente, il medesimo Dipartimento ha confermato tale orientamento con la circolare del 15 marzo 2006, nella quale si afferma che “sempre rispetto ai vice procuratori onorari va in questa sede ribadita la posizione già espressa da questo Dipartimento con nota del 21 febbraio 2002, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 4, comma 2, cit., spetta anche per lo svolgimento di attività delegate diverse da quella consistente dal sostenere la pubblica accusa in udienza”;

non ultimo, risulta decisivo il richiamo normativo all’art. 64, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) il quale prevede che “ai vice procuratori onorari spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio” così riferendosi, con l’utilizzo della generica espressione “svolgimento della loro attività di servizio”, alle diverse attività (d’udienza e non) che specifiche norme di legge (art. 72, ordinamento giudiziario e art. 50, decreto legislativo 274/00) demandano alla competenza dei vice procuratori onorari;

i provvedimenti adottati dall’Ispettorato generale e dalla Procura generale di Bologna hanno determinato, oltre all’inevitabile disagio morale ed economico dei magistrati onorari di Rimini, l’impossibilità di delegare ai vice procuratori onorari dell’intero distretto di Corte d’Appello di Bologna qualsiasi attività diversa dalla partecipazione alle udienze (dato che appare difficile pretendere dagli stessi una collaborazione a titolo meramente gratuito),

si chiede di sapere, per quanto di propria specifica competenza:

se le conclusioni cui è pervenuto l’Ispettorato generale e, conseguentemente, la Procura generale di Bologna, siano conformi alle disposizioni normative attualmente vigenti (combinato disposto dell’art. 4, decreto legislativo 273/89 e dell’art. 64, decreto del Presidente della Repubblica 115/02) nonché alle disposizioni emanate dal Dipartimento per gli affari di giustizia (nota del 21 febbraio 2002 e circolare del 15 marzo 2006);

se le somme corrisposte ai vice procuratori onorari presso la Procura della Repubblica di Rimini per lo svolgimento di un’attività loro formalmente richiesta dal Procuratore della Repubblica (tra l’altro, per far fronte ad una situazione di arretrato a loro non imputabile) non costituiscano un legittimo compenso per l’attività effettivamente svolta con esclusione, dunque, di qualsiasi obbligo di restituzione;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare in futuro che, nell’ambito del suo stesso Dicastero, i diversi Uffici adottino, con particolare riguardo alla materia delle indennità spettanti alla magistratura onoraria di Tribunale, provvedimenti tra loro in aperto contrasto che determinano sia un grave pregiudizio - economico e morale - ai magistrati onorari interessati, sia rilevanti disfunzioni all’organizzazione interna degli uffici giudiziari;

quale sia lo stato attuale della riforma della magistratura onoraria di Tribunale che, originariamente prevista entro il 2 giugno 2004, è stata più volte differita fino al 2 giugno 2008 con tutti gli inevitabili disagi per una categoria professionale (pari a circa 3.788 unità su un organico previsto di 4.432) che quotidianamente svolge funzioni analoghe a quelle della magistratura togata senza godere tuttavia di adeguate garanzie di autonomia nonché di congrue forme di tutela previdenziale ed assistenziale.