Atto n. 3-00817 (in Commissione)

Pubblicato il 10 luglio 2007
Seduta n. 187

SALVI , PISA , ANGIUS , MELE - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, disciplina il riconoscimento da parte dell’Italia, in attuazione della normativa europea, dei diplomi di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea;

tale riconoscimento riguarda un ampio numero di categorie professionali (tra gli altri avvocati, commercialisti, professioni sanitarie, insegnanti) ed è organizzato, nella parte che riguarda le cosiddette misure compensative, a cura degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali ovvero, quando essi non siano presenti o dove diversamente disposto dalla legge, da parte dei Ministeri competenti;

nel caso delle professioni giuridiche l’ente che organizza la misura compensativa di cui all’art. 15 della predetta normativa è il Consiglio nazionale Forense con sede in Roma che istituisce, all’uopo, un'apposita commissione;

risulta che ai membri di tale commissione, formata prevalentemente da avvocati residenti fuori Roma, non è attribuita alcuna indennità e nessuna forma di rimborso delle spese;

risulta altresì che le ultime sessioni della predetta commissione si sarebbero tenute nel 2005 per le prove scritte e nel 2006 per le provi orali, con un supplemento nel marzo 2007 per la "sessione malati", mentre non risulterebbe ancora calendarizzata una nuova sessione di esame;

senza efficaci iniziative, sarebbe pertanto necessario un periodo dai tre ai quattro anni affinché un professionista in materie giuridiche formatosi in un Paese dell’Unione europea ottenga l’abilitazione ad esercitare la propria professione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga appropriato adottare tutte le misure idonee al fine di incentivare un più rapido espletamento dell’intero ciclo delle misure compensative;

quale risulti essere la durata media dell’intero processo di riconoscimento dei titoli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e se non ritenga che esso non si ponga in grave e seria contraddizione con il processo di integrazione europea che prevede la libera circolazione delle professioni.