Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02081

Atto n. 4-02081

Pubblicato il 31 maggio 2007
Seduta n. 159

BUTTI - Ai Ministri della giustizia e delle comunicazioni. -

Premesso che:

il 11 maggio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze, prof. Tommaso Padoa Schioppa, nella sua qualità di azionista di maggioranza della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., ha richiesto al Consiglio di amministrazione dell’azienda la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell’art. 2367 del codice civile, avente all’ordine del giorno la revoca del consigliere prof. Angelo Maria Petroni e la contestuale nomina di un nuovo consigliere, ponendo a giustificazione di tale richiesta l’interruzione del rapporto fiduciario tra l’azionista ed il suddetto consigliere;

in data 16 maggio 2007, il Consiglio di amministrazione della RAI, aderendo alla richiesta del Ministro, ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci, avente quale ordine del giorno quello richiesto dallo stesso Ministro;

la legge 3 maggio 2004, n. 112, che disciplina l'attività della RAI e dei suoi organi in tutti i suoi aspetti, non consente la revoca di un consigliere di amministrazione, anche se designato direttamente dal Ministro dell’economia, fino a quando la cosiddetta “parte pubblica” non avrà proceduto alla dismissione di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della RAI;

in attesa della dismissione sopra ricordata e, quindi, nell’attuale cosiddetta “regime transitorio”, in forza del combinato disposto dai commi 8 e 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, va esclusa l'ipotesi della revoca di uno o più consiglieri, essendo prevista unicamente la possibilità di una nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di quelli già nominati, “in caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri”;

il divieto di revoca dei consiglieri deve essere considerato uno strumento posto a garanzia dell’indipendenza e dell’imparzialità dei consiglieri stessi, la cui condotta, nello svolgimento del loro mandato, deve essere autonoma e svincolata dall’“origine politica” della loro nomina. E ciò a tutela dei valori costituzionali promossi dal servizio pubblico radiotelevisivo;

l’art. 20, comma 4, della legge 112/2004, peraltro, prevede tra i requisiti richiesti per poter essere nominati consiglieri di amministrazione della RAI, quello della “notoria indipendenza di comportamenti” e, di conseguenza, nel caso in cui i consiglieri dovessero rispondere del loro operato su base fiduciaria all’azionista di maggioranza, questa indipendenza verrebbe automaticamente meno;

le suddette garanzie valgono anche per i consiglieri designati dal Ministro dell’economia, i quali, al pari degli altri membri del Consiglio di amministrazione, agiscono senza vincoli di mandato;

nel caso de quo, non può, per altro, trovare applicazione lo strumento dello spoils system, previsto dall’art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, sia perché tale normativa non può applicarsi alla RAI, così come statuito anche dalla Corte costituzionale, che ha eliminato la possibilità di applicare la normativa de qua in modo estensivo, sia perché il meccanismo dello spoils system è confinato entro ben determinati limiti temporali, che, nel caso in questione, sono stati abbondantemente superati;

non possono nemmeno applicarsi le norme del codice civile che disciplinano la nomina e la revoca degli amministratori, atteso che il legislatore, attraverso la legge 112/2004, ha previsto un percorso a connotazione pubblicistica per la revoca degli amministratori, ammessa, però, si tenga ben presente, soltanto una volta trascorso l’attuale “regime transitorio”;

l’iniziativa intrapresa dal ministro Padoa Schioppa, che ha sfiduciato il consigliere Petroni ed ha formalmente chiesto al Consiglio di amministrazione della RAI di convocare l’assemblea ordinaria dei soci avente all’ordine del giorno la revoca del suddetto consigliere, costituisce una palese ed oltremodo evidente violazione dell’art. 20 della legge 112/2004;

la suddetta violazione determina, altresì, una lesione del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, principi, questi ultimi, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché interessi tutelati da altre norme dell’ordinamento giuridico;

la condotta del Ministro, consistita nell’aver formalmente richiesto al consiglio di amministrazione della RAI ed ottenuto la convocazione di un’assemblea ordinaria dei soci avente all’ordine del giorno la revoca del consigliere Petroni e la nomina di un nuovo consigliere, non soltanto, come già detto, viola l’art. 20 della legge 112/2004, ma si configura come produttrice di un danno ingiusto tanto al consigliere Petroni quanto alla RAI, a causa delle azioni risarcitorie che essa si troverà a subire;

nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il ministro Padoa Schioppa ha, infatti, dichiarato che la revoca del consigliere Petroni rappresenta l’unico strumento nelle sue mani per cercare di “sbloccare” il Consiglio di amministrazione della RAI e “far ripartire” l’azienda e che, se avesse potuto, avrebbe revocato l’intero Consiglio;

il ministro Padoa Schioppa ha, altresì, dichiarato, sempre in sede di Commissione di vigilanza, che da quando è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e, quindi, da quando è diventato azionista di maggioranza della RAI, non ha mai contestato nulla al consigliere Petroni in merito al suo operato, né ha mai dato allo stesso consigliere indicazioni da seguire nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del Consiglio di amministrazione della RAI;

sempre nel corso della stessa audizione, circa la possibilità tecnico-giuridica di procedere alla revoca del consigliere Petroni, il ministro Padoa Schioppa ha, poi, affermato che, malgrado l’attuale normativa nulla preveda circa la possibilità di revocare i consiglieri designati dal suo dicastero, ha deciso di procedere alla revoca del consigliere Petroni sulla base del principio giuridico del contrarius actus;

così facendo, però, non si può non rilevare che il Ministro ha dimostrato di non aver affatto considerato non soltanto quanto previsto dalla normativa che disciplina la RAI, ma anche il principio giuridico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, nella cui ottica deve essere correttamente interpretato il caso in questione;

sempre nella stessa sede istituzionale, il ministro Padoa Schioppa ha anche dichiarato che il potere di procedere alla revoca del consigliere Petroni sarebbe derivato dalla designazione effettuata dal proprio dicastero;

affermando ciò, però, il Ministro ha dimostrato di ignorare che il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della RAI, designa un consigliere ed il Presidente del Consiglio d'amministrazione (ex art. 20, comma 9, della legge 112/2004);

nell’ottica del suo ragionamento e delle ragioni della sua scelta, così come dallo stesso Ministro illustrate alla Commissione, Padoa Schioppa avrebbe, quindi, dovuto procedere anche alla revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione (sen. Claudio Petruccioli);

di conseguenza, la scelta di revocare uno solo dei due membri designati dal Ministero, definita dallo stesso Padoa Schioppa “ampiamente discrezionale”, non può che rappresentare, in realtà, una scelta discriminatoria nei confronti del consigliere Petroni e gravemente lesiva del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione;

richiedendo formalmente la convocazione dell’assemblea per la revoca del consigliere Petroni, pertanto, il ministro Padoa Schioppa non soltanto ha violato la legge 112/2004, art. 20, ma ha anche cagionato un danno ingiusto sia al prof. Petroni, che alla stessa RAI;

per le ragioni sopra esposte, anche la condotta tenuta dal Consiglio di amministrazione della RAI e nello specifico dai membri del Consiglio che, nella riunione del 16 maggio 2007, hanno approvato l'ordine del giorno presentato dal Presidente ed hanno convocato, per i giorni 4 e 5 giugno 2007, l'assemblea ordinaria dei soci avente ad oggetto la revoca del consigliere Petroni e la nomina di un nuovo amministratore, appare lesiva delle norme di legge,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, alla luce della condotta fino ad ora tenuta sia dal Ministero dell’economia e delle finanze sia dai componenti del Consiglio di amministrazione della RAI, che hanno espresso voto favorevole alla convocazione dell’assemblea ordinaria avente all’ordine del giorno la revoca del consigliere Petroni, non ritengano che vi sia stata una violazione di norme di legge e di interessi legittimi.