Pubblicato il 29 maggio 2007
Seduta n. 156
POLLEDRI - Al Ministro della pubblica istruzione. -
Premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza 11/2007, ha sancito l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 9 della Costituzione, dell’attribuzione del doppio punteggio ai fini dell’immissione in ruolo e dell’assegnazione delle supplenze agli insegnanti che svolgono l’attività in scuole di montagna. La maggiorazione di punteggio, secondo la Corte, è legittima solo per quei docenti che insegnano in scuole elementari di montagna pluriclassi di cui alla legge 90/1957, in virtù dell’effettiva gravosità dell’impegno didattico, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni appartenenti a classi differenti;
per scuole di montagna si intendono quelle poste già da 600 metri sul livello del mare in su, anche se ben collegate e senza particolari disagi;
la norma dichiarata illegittima è contenuta nella Tabella prevista all’art. 1, comma 1, lettera h), paragrafo B3, della legge 143/2004, che perciò deve intendersi priva di efficacia con effetto retroattivo,
l’interrogante chiede di sapere quale tra le seguenti soluzioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le questioni che certamente si apriranno a seguito della citata sentenza: a) conferma dell’assunzione, nei casi in cui non c’è stata impugnativa, per chi è stato assunto grazie al doppio punteggio (sanatoria); b) subentro dei ricorrenti a coloro che sono stati nominati in virtù del doppio punteggio; c) revisione di tutte le posizioni in occasione del rinnovo delle graduatorie permanenti.