Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01844

Atto n. 4-01844

Pubblicato il 2 maggio 2007
Seduta n. 145

Titolo: sulla partecipazione di bambini stranieri studenti in scuole italiane a viaggi di istruzione

MARTONE , CAPELLI , BRISCA MENAPACE - Ai Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e dell'interno. -

Premesso che:

la scuola media statale “Via Fosso dell’Osa 503”, di Roma ha organizzato un viaggio di 5 giorni (dal 26 al 30 marzo 2007) al campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz e alla città di Cracovia, in Polonia;

alle ore 19 del 26 marzo iniziano le operazioni di imbarco presso l’aeroporto di Fiumicino, alle postazioni n. 252 e 253 per il volo 445 SkyEurope, con partenza alle ore 21.10, diretto a Cracovia. Dopo gli alunni italiani, inseriti nel passaporto collettivo, effettuano il check-in gli alunni stranieri, B. S. (Kosovo, nato nel giugno 1992) e N. Y. (Ucraina, nata nel novembre 1992), che viaggiavano con passaporto individuale in corso di validità, in quanto non potevano essere inseriti nel passaporto collettivo riservato solo agli alunni di nazionalità italiana;

la persona addetta al check-in non autorizza loro l’imbarco perché i due alunni sarebbero sprovvisti del visto di ingresso per la Polonia; l’insegnante accompagnatore replica che sia l’Ufficio passaporti della Questura di Roma sia il Consolato polacco avevano invece garantito che, trattandosi di una gita scolastica, non sarebbe stato necessario alcun visto;

dopo ulteriori ricerche l’impiegata conferma che l’alunna ucraina avrebbe avuto bisogno del visto mentre non riesce a fornire nessuna precisazione sull’alunno kosovaro poiché non le risultava l’esistenza del Kosovo (infatti il passaporto era stato rilasciato dall’Unmik – United Nations Interim Administration Mission in Kosovo); quindi si allontana per telefonare ad un dirigente della compagnia e, una volta tornata, chiede il permesso di soggiorno dei due alunni;

l’insegnante replica che gli alunni, pur in possesso del permesso di soggiorno, non lo avevano con sé, dal momento che il funzionario dell’Ufficio passaporti della Questura aveva detto che non sarebbe stato necessario portalo; quindi si avvicina per leggere meglio il nome, o il numero di matricola, sul cartellino che l’addetta portava in evidenza sulla giacca e la stessa prima lo copre e poi lo stacca;

risultando vane le richieste e considerando la presa di posizione intransigente dell’addetta della compagnia aerea, alla fine uno degli insegnanti accompagnatori rimane a terra e riporta a casa dai genitori i due alunni, mentre il resto del gruppo parte per Cracovia;

considerato che,

la Circolare europea del 21 dicembre 2006 e la Decisione del Consiglio Europeo del 30 novembre 1994 (94/795/GAI) in materia di viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro precisano che:

il visto non serve, ma è necessario un documento di identità valido per l'espatrio;

per quanto riguarda gli alunni italiani, tale documento di identità può essere duplice, in base alla scelta di farli viaggiare singolarmente o collettivamente (nel primo caso ognuno col suo documento di identità valido per l'espatrio; nel secondo con un documento collettivo, vidimato dalla questura);

per quanto riguarda gli alunni stranieri, ci sono due casi possibili: minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore, senza passaporto proprio (l'Ufficio stranieri della Questura timbra e completa una domanda compilata dalla scuola, con l'assenso dei genitori); oppure minore straniero con permesso o carta di soggiorno propri e con passaporto proprio in corso di validità;

nei giorni successivi la compagnia aerea, tramite il suo ufficio stampa, invia una lettera di precisazione ai mezzi di informazione che avevano denunciato l’accaduto, (integrata da una dichiarazione di Franco Di Puppo, responsabile della società che cura le operazioni aeroportuali a Fiumicino), in cui si rivendica la correttezza del comportamento dell’addetta al check-in in base alla normativa in possesso della compagnia stessa, pur ammettendo che “per quanto riguarda il bambino kosovaro la situazione è meno chiara giuridicamente”;

nelle nostre scuole esistono numerose classi multietniche composte da alunni italiani, da alunni stranieri comunitari e da alunni stranieri extracomunitari, e quindi tale situazione potrebbe facilmente ripetersi, con inevitabili ricadute sull’integrazione e sulla didattica,

si chiede di sapere:

se esista effettivamente una normativa europea che semplifica le procedure di embargo per alunni stranieri in viaggio di studio;

quali misure il Ministro dell’istruzione, in accordo con il Ministro dell’interno e degli affari esteri, intenda adottare perché tale normativa sia conosciuta e realmente applicata da scuole, Questure e compagnie aeree.