Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01614
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Atto n. 4-01614
Pubblicato il 27 marzo 2007
Seduta n. 130
CAPELLI , GAGLIARDI , GAGGIO GIULIANI - Al Ministro della pubblica istruzione. -
Premesso che:
lo scorso 15 marzo 2007 è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 26 con la quale sono state dettate le istruzioni operative per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado;
tra le molte indicazioni di dettaglio, gran parte delle quali rese necessarie dalle innovazioni introdotte a seguito dell'approvazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, spiccano quelle contenute nei commi 13 e 14 dell'articolo 8, relative all'attribuzione del credito scolastico per l'insegnamento della religione cattolica o per le attività alternative, non presenti nell'analoga ordinanza dello scorso anno scolastico;
queste prevedono che devono essere valutati ai fini del computo del credito scolastico tanto l'insegnamento della religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono, tanto le attività alternative eventualmente seguite;
l'applicazione di tali indicazioni comporterebbe un'evidente discriminazione per gli studenti che abbiano legittimamente scelto attività di studio individuale - sottoposta a una valutazione non meglio precisata e non prevista da alcuna normativa - ovvero di assentarsi da scuola, per i quali, infatti, lo stesso comma 14 rimanda all'eventuale valutazione dei crediti formativi maturati in ambito extrascolastico, che nulla hanno a che vedere con il computo dei punti del credito scolastico;
le disposizioni richiamate, che non trovano giustificazione in alcuna innovazione legislativa o regolamentare, si pongono in contrasto con l'orientamento costante della Corte costituzionale - sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 - e costituiscono un palese sconfinamento dell'ordinanza in un campo non disponibile per gli strumenti della prassi amministrativa che stravolge il quadro normativo di riferimento;
per effetto delle stesse disposizioni, inoltre, molti studenti potrebbero essere indotti, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico, a rinunciare alla scelta dettata dalla propria coscienza, garantita dalla Corte costituzionale e dallo stesso art. 9 del Concordato che parla di scelta che non deve comportare "alcuna forma di discriminazione";
anche il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale è stata applicata la nuova intesa tra l'autorità scolastica italiana e la C.E.I. va nella stessa direzione laddove dispone che il voto del docente di religione cattolica nello scrutinio finale, qualora si riveli determinante ai fini della promozione o della bocciatura, non venga computato ma divenga un giudizio motivato da iscrivere nel verbale,
si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per ripristinare una formulazione dell'ordinanza perfettamente aderente al dettato delle leggi della Repubblica, comprese quelle emanate in attuazione di intese con l'autorità religiosa, nonché ai principi più volte affermati dalla Corte costituzionale.