Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00433
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Atto n. 3-00433
Pubblicato il 27 febbraio 2007
Seduta n. 115
BUTTI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
tutti i cittadini italiani nati prima del 1947 in comuni compresi in territori ceduti dall’Italia ad altri Stati in base ai trattati di pace sono a tutti gli effetti “cittadini italiani”;
la legge 15 febbraio 1989, n. 54, cita, all'art. 1: “Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell’interessato, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”;
in occasione del rilascio di documenti di identità e di certificati anagrafici l’omissione dello Stato e della provincia relativi al comune di nascita sembra divenire un impedimento per il disbrigo delle pratiche in quanto i software delle amministrazioni non concludono l’operazione se non è stata compilata in tutte le sue parti;
negli anni passati diverse circolari ministeriali hanno cercato di porre rimedio a tale questione, ma nulla è stato risolto,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intraprendere ogni iniziativa di competenza per individuare un rimedio efficace affinché le amministrazioni, gli enti e gli uffici citati all’art. 1 della legge 54/1989 possano adeguare i documenti alle norme della stessa legge.