Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01161

Atto n. 4-01161

Pubblicato il 24 gennaio 2007
Seduta n. 94

CAPELLI , LIOTTA - Al Ministro della pubblica istruzione. -

Premesso che:

il decreto legislativo 165/2001, art. 25, comma 2, relativamente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche dice che: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici...";

l'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dal 1° marzo 2002 Dirigenti Area V dice che "Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art. 25 del decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica";

nonostante il comma 88 dell'art. 3 della legge 350/2003 (la legge finanziaria per il 2004) abbia sostituito l'art. 459 del testo unico per quanto riguarda l'attribuzione dell'esonero e del semiesonero al Vicario, la restante normativa del testo unico 297/1994 che attribuisce al Collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del Dirigente scolastico, è tuttora vigente, essendo, infatti, in vigore l'art. 7, comma 2, lett. h) che dice che il Collegio dei docenti "elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento";

il comma 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 165/2001 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti" e l'art. 31 del contratto collettivo nazione di lavoro 2003 fissa, come già precedentemente previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro 2001, in due unità il numero massimo di docenti della cui collaborazione continuativa si può avvalere il Dirigente scolastico e che, quindi, i collaboratori previsti dal decreto legislativo 165/2001 e quelli previsti dal decreto legislativo 297/94 sono due figure diverse;

la nota ministeriale del 20 giugno 2002 - Prot. n. 368 - indirizzata agli uffici regionali e contenente indicazioni per l'apertura dell'anno scolastico 2002-2003 invitava i Dirigenti scolastici ad effettuare i Collegi dei docenti ai fini della designazione del docente vicario;

in molte scuole italiane i Dirigenti scolastici hanno esautorato i Collegi dei docenti e procedono autonomamente alla individuazione e alla conseguente nomina dei collaboratori prevista dal decreto legislativo 297/1994,

si chiede di sapere se, al fine di ripristinare quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare una specifica nota da inviare agli Uffici scolastici regionali affinché sin dall'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 possano essere ripristinate le corrette procedure di gestione della scuola.