Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00335
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Atto n. 3-00335
Pubblicato il 23 gennaio 2007
Seduta n. 92
RUSSO SPENA - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il sig. Boughanemi Faical è attualmente detenuto presso il carcere di Livorno, presso il quale dovrà scontare gli ultimi sei mesi di reclusione, quale parte residua di una condanna a cinque anni di pena detentiva, emessa sulla base del rito speciale di cui al combinato disposto degli articoli 599, comma 4, e 602, comma 2, del codice di procedura penale;
la sentenza di primo grado aveva disposto, peraltro, l’espulsione del condannato verso il suo paese di origine, ovvero la Tunisia;
appare quindi fondato il timore che, una volta scontata la pena residua, il sig. Boughanemi Faical possa essere espulso e condotto in Tunisia, il cui ordinamento non soltanto ammette la pena capitale, ma non prevede neppure adeguate garanzie in materia di divieto di trattamenti inumani o degradanti;
il sig. Boughanemi Faical è stato peraltro condannato in contumacia – mentre era detenuto in Italia – da un tribunale militare tunisino, all’esito di un procedimento privo di ogni garanzia e caratterizzato dalla violazione dei più elementari diritti dell’imputato, dal diritto alla difesa, al diritto al giudice naturale precostituito per legge, al diritto alla partecipazione al processo, eccetera;
la questione inerente il sig. Boughanemi Faical si lega del resto ad un tema di assoluta delicatezza, recentemente discusso dalla Corte europea dei diritti umani, la quale, adita in relazione all’ammissibilità di un decreto di espulsione amministrativa disposto dal Ministro dell’interno italiano ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, nei confronti di due tunisini indagati per terrorismo internazionale, ha dichiarato la necessità di sospendere il provvedimento espulsivo, sulla base del concreto rischio che, una volta rimpatriati, i due imputati potessero essere sottoposti a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, vietati dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani;
analoga questione – sebbene incentrata su presupposti e parametri normativi diversi – è stata recentemente discussa dalla Corte suprema di Cassazione a sezioni unite, che ha sancito la possibilità di sospensione delle misure espulsive avverso immigrati clandestini il cui allontanamento dall’Italia avrebbe potuto pregiudicare l’equilibrio psicofisico dei figli residenti in Italia. Il caso deciso dalla Suprema Corte appare peraltro del tutto affine alla situazione in cui versa il sig. Boughanemi Faical – cui pertanto potrebbe senza dubbio applicarsi il punto di diritto sancito dalle sezioni unite - dal momento che i suoi figli, minorenni, potrebbero subire un grave pregiudizio psichico in ragione del suo allontanamento in Tunisia;
la questione esposta interessa del resto molti immigrati – prevalentemente islamici – destinatari attualmente di numerosi provvedimenti di espulsione amministrativa, emessa sulla base dell’art. 3 della legge 155/2005 o dell’art. 13 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, e rappresenta una realtà su cui, a giudizio dell'interrogante, appare opportuno riflettere, considerando anche che il rapporto “Musulmani nell’Unione europea: discriminazione e islamofobia”, pubblicato nell'ottobre 2006 a cura dell’Osservatorio dell'Unione europea sui fenomeni di razzismo e xenofobia, ha rilevato come l’Italia, unitamente all’Olanda, alla Spagna ed al Portogallo, sia il Paese europeo in cui gli immigrati di religione musulmana “sembrano più soggetti a discriminazione rispetto a quelli non musulmani”;
considerato che:
la questione sollevata dal sig. Boughanemi Faical, nonchè i casi recentemente decisi dalla Corte di cassazione e dalla Corte di Strasburgo, in materia di diritti degli immigrati soggetti ad espulsione amministrativa, denotano in primo luogo come le concrete modalità di applicazione delle misure espulsive previste dalla legge 155/2005 e dal decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, rischiano - in assenza di adeguati correttivi - di determinare gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, ed in particolare del diritto alla difesa, al giusto processo, alla presunzione d’innocenza, all’immunità rispetto ad ogni forma di tortura o trattamenti inumani o degradanti, alla tutela dei rapporti familiari;
tali casi denotano del resto, in secondo luogo, l’esigenza - sottolineata anche dall’Unione europea - di prevedere misure idonee a tutelare i diritti fondamentali dei migranti presenti in Italia, secondo modalità improntate ad un equo bilanciamento tra istanze di legalità e tutela di beni giuridici socialmente rilevanti da un lato, e dall’altro, la più rigorosa garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, sancite come inviolabili dalla Costituzione, oltre che dal diritto internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritengano opportuno, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, consultando se del caso anche i competenti organi dell’Unione europea e della Corte europea per i diritti dell'uomo;
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare, alla stregua delle proprie competenze e della propria funzione istituzionale, al fine di garantire, in relazione al caso del sig. Boughanemi Faical e degli altri migranti che versano in condizioni analoghe, i diritti inviolabili alla difesa, al giusto processo, alla presunzione d’innocenza, all’immunità rispetto ad ogni forma di tortura o trattamenti inumani o degradanti, alla tutela dei rapporti familiari.