Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01006

Atto n. 4-01006

Pubblicato il 12 dicembre 2006
Seduta n. 83

RUSSO SPENA - Ai Ministri della salute e della difesa. -

Premesso che:

il sergente maggiore Roberto Barzaghi ha prestato servizio nel corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI) sin dal 1983, facendo capo al IV Centro di mobilitazione di Genova, pur essendo stato distaccato, dal 1999, presso il Centro di accoglienza (CPTA) di Porta Galeria (Roma);

in data 12 dicembre 2005, il Comitato centrale CRI Servizio XII GRU (Gestione risorse umane) trasmetteva l’ordinanza commissariale n. 1598 del 9 dicembre 2005, che autorizzava il richiamo in servizio di un contingente numerico complessivo di 352 unità, comprendendovi il sig. Barzaghi;

in data 17 gennaio 2006, il sig. Barzaghi riceveva un telegramma, con cui il CPTA di Ponte Galeria - presso il quale il sig. Barzaghi era distaccato - comunicava che il destinatario non era autorizzato a prendere servizio presso il medesimo centro;

in data 21 gennaio 2006, il sig. Barzaghi veniva quindi collocato in congedo illimitato;

a fronte della legittima contestazione dei provvedimenti adottati nei propri confronti, il sig. Barzaghi riceveva il 4 aprile una comunicazione della CRI, nella quale si affermava l’illegittimità del precetto di richiamo del IV Centro di mobilitazione di Genova, che aveva ingiustificatamente autorizzato e ingiunto il distacco del sig. Barzaghi presso il CPTA di Ponte Galeria;

considerato che:

il sig. Barzaghi ha impugnato, presso il TAR della Liguria, il citato provvedimento del Comitato centrale CRI Servizio XII GRU, mai notificatogli (nonostante egli fosse compreso nel novero dei destinatari di tale atto), e conosciuto in data successiva al 14 aprile 2006, nonché di tutti gli atti a tale provvedimento presupposti e/o connessi, richiedendo altresì per l’effetto la ricomprensione del sig. Barzaghi all’interno della categoria dei 352 lavoratori richiamati in servizio ai sensi dell’ordinanza commissariale del 9 dicembre 2005, unitamente al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, e nella specie il pagamento degli stipendi non erogati sino alla data della presentazione del ricorso;

il ricorso al TAR era fondato sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione dei principi in materia di distacco del personale, ai sensi degli artt. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; eccesso di potere, carenza di istruttoria; violazione di legge, in relazione all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché totale assenza di motivazione dell’atto. In particolare, in sede di ricorso al TAR si è denunciato come la CRI abbia attivato e concluso un provvedimento di revoca di un beneficio essenziale, quale quello del richiamo in servizio, senza porre il ricorrente nelle condizioni di partecipare al relativo procedimento amministrativo, non essendogli mai stato notificato l’atto impugnato nei tempi dovuti, così violando il suo diritto alla difesa;

il ricorso, benché fondato su motivi degni di approfondito esame e considerazione, è stato invece dichiarato irricevibile dal TAR, in ragione dell’asserita intempestività dello stesso;

in realtà, tuttavia, la tardività del ricorso è stata determinata dall’assoluta impossibilità del ricorrente di conoscere il provvedimento lesivo del suo diritto al lavoro nei tempi dovuti, non essendogli stato notificato. È pertanto evidente che il sig. Barzaghi non avrebbe potuto impugnare prima l’atto amministrativo, e che la tardività del ricorso non gli è certo imputabile;

il provvedimento in esame, avverso il quale quindi il sig. Barzaghi non dispone al momento di mezzi di impugnazione suscettibili di sortire un effetto positivo, ne viola notevolmente il diritto al lavoro, nonché la dignità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione trattata;

se, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, anche al fine di adottare, se del caso, i provvedimenti ritenuti idonei a garantire il diritto al lavoro del sig. Barzaghi.