Pubblicato il 15 novembre 2006
Seduta n. 74
SAPORITO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
il corpo forestale dello Stato (CFS) ha indetto, a partire dal 2004, diversi e distinti concorsi: 119 posti da Commissario forestale, 182 posti da vice ispettore del CFS, 3 posti da 1° Dirigente del CFS;
l'amministrazione ha successivamente nominato le rispettive commissioni d'esame, che si sono prontamente attivate per lo svolgimento delle prove di concorso, tanto che per il primo concorso sono state espletate le prove preselettive ed indette quelle scritte; nel secondo concorso sono state pubblicate le date delle prove a risposta multipla; nel terzo concorso la Commissione ha calendarizzato le prove orali;
il Ministro in indirizzo avrebbe "clamorosamente" eccepito presunti e diversi profili di illegittimità su tutti e tre i concorsi, ingiungendo espressamente al capo del Corpo di annullarli e/o sospenderli;
in particolare, il Ministro sul primo concorso da 119 posti da Commissario forestale avrebbe ravvisato, di sua iniziativa, l'illegittimità del bando concorsuale, là dove erano previste più commissioni, ciascuna per ogni profilo professionale, anziché una sola, senza tener conto che nel CFS restano distinti e separati profili e ruoli e che, quindi, l'aver previsto una o più commissioni resta un aspetto forma1e, senza provocare alcuna conseguenza e danno ai partecipanti;
sul secondo concorso da 182 posti da vice ispettore il Ministro avrebbe ecccepito come il regolamento al concorso fosse stato emanato con decreto ministeriale a firma del capo del corpo e non del Ministro e che, quind,i in tale fatto si può ravvisare motivo di illegittimità, senza tener conto che tutti gli atti (compresi i regolamenti di concorso) connessi alla gestione del personale sono da attribuirsi all'esclusiva competenza dei dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali;
sul terzo concorso da 3 posti da dirigente nel CFS, il Ministro avrebbe eccepito motivo di illegittimità nella composizione della relativa commissione esaminatrice, in quanto un componente - il dirigente superiore del CFS - è anche consigliere comunale, senza tenere in alcun conto la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato che sul punto si è chiaramente espressa con sentenze n. 4056 del 27 luglio 2002 e n. 6526 del 21 ottobre 2003, per l'insussistenza della predetta ipotesi di incompatibilità, "in quanto nomina nella Commissione d’esame è stata fatta in ragione della professionalità specifica del funzionario e non in quanto Consigliere Comunale";
in ragione degli ordini imposti, ed abusati, il capo del Corpo ha annullato il primo concorso e sospeso gli altri due, in attesa di approfondimenti,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano le ragioni che hanno spinto il Ministro in indirizzo ad "interferire" nella gestione dei concorsi con, a giudizio dell'interrogante, palese quanto pesante eccesso di potere, invadendo sfere di esclusiva competenza dell'organo di gestione, provocando un vulnus al principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico proprie del Ministro da quelle di esclusiva gestione come sono le prove di concorso, il tutto aggravato peraltro dall’assenza di impugnative amministrative e di ricorsi in atto, ma solo su alcune segnalazioni e generiche informative, facendo spingere il diritto/dovere all'autotutela ben oltre ogni comprensibile limite;
se, in ragione di quanto esposto, non ritenga urgente e necessario ripristinare il normale svolgimento dei concorsi così incautamente fatti annullare e/o sospendere con atto di pesante ingerenza amministrativa, il tutto provocando negative ripercussioni sulla funzionalità del Corpo forestale dello Stato e danni evidenti anche a tutti i concorrenti.