Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00833

Atto n. 4-00833

Pubblicato il 8 novembre 2006
Seduta n. 67

CARRARA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. -

Risultando all'interrogante che:

l’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) svolge le funzioni pubblicistiche alla stessa compagine delegate con la legge nazionale 529/1992 per la tutela e la promozione delle razze canine;

tra queste funzioni quella più specifica e rilevante è la tenuta del Libro delle Origini, cioè dell’anagrafe dei cani di razza, regolata dal Disciplinare del Libro genealogico (decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095), e dalle Norme tecniche (decreto ministeriale dell’8 marzo 2005, n. 21203);

la gestione dell’Ente pare abbia disatteso le funzioni di natura pubblica alla stessa affidate in quanto non avrebbe dato applicazione alle norme di legge e del Disciplinare del libro genealogico;

in particolare, con circolare prot. n. 3241/FC/AP/LH del 24 gennaio 2005 il Direttore generale dell’E.N.C.I, nonché responsabile dell’Ufficio centrale del Libro genealogico, richiamava una precedente nota del 1° giugno 2004 per dichiarare che “gli allevatori titolari e/o associati d’affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facoltà di registrare al Libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l’apposizione della propria sigla assegnata dall’ENCI”. Sembra che, in seguito a tale circolare, gli allevatori abbiano iscritto al libro genealogico i propri cani di razza esclusivamente con il proprio identificativo non rispettando, in questo modo, la normativa in materia di anagrafe canina. Se questo corrispondesse al vero l’ENCI, non verificando la correttezza del numero e della sigla identificativi, ha avallato un comportamento contrario alla legge;

se ciò rispondesse a verità sarebbe in palese contrasto con la legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che istituisce l’anagrafe canina delegando alle Regioni l’istituzione e le modalità di iscrizione alla medesima anagrafe, nonché le modalità di rilascio al proprietario o al detentore “della sigla di riconoscimento del cane”, da imprimersi mediante tatuaggio indolore” (art. 3) e, dal 1° gennaio 2005, esclusivamente attraverso il microchip come unico sistema identificativo;

in attuazione della suddetta legge alcune Regioni, tra cui la Regione Emilia Romagna (art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27) e la Regione Lombardia (art. 7 della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16, ed ancora precedentemente la legge regionale 30/1987) hanno adottato specifiche discipline per l’identificazione dei cani che prevedono il tatuaggio o, dal 1° gennaio 2005, l’applicazione del microchip. In particolare nella Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta regionale n. 2000/1608 del 3 ottobre 2000, a partire dal 1° gennaio 2001, “i cani iscritti all’anagrafe e quelli già iscritti devono essere identificati mediante microchip forniti dal Comune competente”;

considerato che:

con comunicazione del 21 giugno 2005, pubblicata anche su “I nostri cani”, organo di stampa dell'ENCI, il Consiglio direttivo dell’ENCI del 16 giugno 2005 deliberava di non considerare obbligatoria la certificazione veterinaria ai fini della iscrizione dei soggetti ai Registri. Di fatto, con questa procedura, sembra siano stati iscritti al Libro genealogico soggetti a cui il microchip non è stato applicato dal veterinario autorizzato, come prevede la legge, ma dallo stesso proprietario-allevatore, consentendo anche truffe e illeciti;

in tal modo quello che dovrebbe essere un registro anagrafico di assoluta serietà ed affidabilità risulta essere poco attendibile;

la funzione principale dell'ENCI, che le è riconosciuta dalla normativa vigente, è la corretta tenuta dei Registri (ROI e RIR);

l’ENCI, in forza della circolare emanata dal Direttore generale e della comunicazione del Consiglio direttivo dell’ENCI, mediante procedure contrarie alle disposizioni di legge statale e regionale, sembra consentire l’iscrizione al Libro genealogico dei cani di razza, regolato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cani di razza privi di idonea identificazione, certificata dal medico veterinario;

con decreto ministeriale dell'8 marzo 2005, n. 21203, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha emanato le nuove “Norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza”, stabilendo all’art. 11 che “l’Ufficio Centrale rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, nel rispetto della legge sulla privacy n. 163/2003, le informazioni relative all’identificazione degli allevatori e dei proprietari iscritti al registro di cui all’art. 7 del disciplinare del libro genealogico.”;

ai fini dell’applicazione della citata disposizione, l’art. 5 del Disciplinare del libro genealogico, approvato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095, dispone che il “Responsabile dell’attività dell’Ufficio centrale, dell’applicazione del Disciplinare e delle Norme tecniche e dell’attuazione delle delibere della Commissione tecnica Centrale del Libro genealogico è il Direttore dell’E.N.C.I..”;

non risulta che sia stato reso pubblicamente consultabile il Registro degli allevatori e dei proprietari, né è consentito l’accesso al medesimo Registro da parte degli allevatori e dei proprietari, nonostante le richieste in tal senso formulate ed il chiaro disposto regolamentare,

si chiede di sapere:

se si intenda verificare la fondatezza delle presunte gravi violazioni delle disposizioni della legge statale (legge 14 agosto 1991, n. 281) e delle leggi regionali relative all’anagrafe canina ed al benessere animale (Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 marzo 2003) che prevedono l’identificazione dei cani da parte dei medici veterinari autorizzati mediante applicazione di microchip, come unico metodo di identificazione;

se, a fronte della mancata pubblicizzazione delle informazioni relative all’identificazione degli allevatori e dei proprietari iscritti al registro di cui all’art. 7 del Disciplinare del libro genealogico quale specifico compito del Direttore generale, ciò concretizzando una palese violazione del disciplinare di cui al citato decreto ministeriale, intendano effettuare una rigorosa indagine ispettiva presso l'ENCI per verificare la corretta applicazione della L.N. 529/1992, del Disciplinare del Libro genealogico per la tutela dei cani di razza, e della legge 281/1991 e dei decreti sopra richiamati, questo a tutela dell’interesse pubblico e degli allevatori dei cani di razza e del benessere animale. Infatti, se quanto premesso corrispondesse al vero, vi sarebbero i presupposti per la revoca all’ENCI di tutto quanto le è stato affidato dallo Stato, inerente la sua funzione pubblica.