Atto n. 3-00213

Pubblicato il 25 ottobre 2006
Seduta n. 61

POLLEDRI , DAVICO , DIVINA , GABANA - Al Ministro dei trasporti. -

Premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha riconosciuto ai cittadini portatori di handicap e ai familiari di persone colpite da gravi e accertate patologie, la possibilità di usufruire di un massimo di tre giornate mensili per le cure e l’assistenza che ogni caso richiede, prevedendo che l’intero carico del costo derivante dalla disposizione stessa sia totalmente imputabile allo Stato;

dall’entrata in vigore della suddetta legge fino al novembre 2004 le Ferrovie dello Stato hanno applicato la legge nel pieno rispetto delle sue disposizioni e del suo spirito, senza mai effettuare alcuna decurtazione sulle competenze economiche e sulle ferie dei lavoratori;

in data 4 novembre 2004 la Società RFI - Direzione compartimentale movimento di Bologna ha emanato il Foglio disposizioni n. 08/2004 con cui ha informato il personale dipendente che, diversamente da quanto verificatosi fino al quel momento, la fruizione dei permessi mensili, di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dava luogo al corrispondente riproporzionamento delle ferie;

con una successiva informativa, notificata a tutti i dipendenti che usufruivano della legge 104/1992, è stato ulteriormente precisato che tali permessi non erano utili al fine della quantificazione delle ferie annuali e della tredicesima mensilità;

la regolamentazione interna, sebbene sia stata emanata nel mese di novembre 2004, di fatto ha prodotto i suoi effetti di decurtazione delle ferie, della tredicesima mensilità e della riduzione del premio di fine esercizio a partire dal 1° gennaio 2004;

i dipendenti delle Ferrovie dello Stato aventi titolo ai benefici previsti dalla legge 104/1992 si sono visti decurtare la tredicesima mensilità relativa agli anni 2004 e 2005, i “premi di fine esercizio” corrisposti nel mese di luglio del 2005 e del 2006, nonché le giornate di ferie relative all’anno 2005;

dal 1° gennaio 2006 è stato ripristinato il precedente trattamento economico, antecedente all’emanazione del citato Foglio disposizioni 08/2004;

il comportamento delle Ferrovie dello Stato, non solo è contrario agli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, ma è anche contrario alla direttiva dell’Unione europea n. 2000/78/CE, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nonché al parere del Ministro del lavoro che il 5 maggio 2004 ha affermato che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate, parere poi richiamato nelle disposizioni dell’INPS - Direzione centrale sviluppo e risorse umane, n. 36370 del 10 novembre 2004 e n. 39801 del 7 dicembre 2004, firmate dal Direttore centrale Domenico Petillo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda acquisire informazioni in merito all’inspiegabile comportamento delle Ferrovie dello Stato che nel novembre del 2004, nonostante la contrarietà alla normativa di cui alle premesse, hanno iniziato ad applicare decurtazioni illegittime e discriminatorie nei confronti dei propri dipendenti;

quali misure di competenza intenda adottare presso le Ferrovie dello Stato affinché venga annullata d’ufficio la disposizione interna di cui al Foglio disposizioni 08/2004, con effetti retroattivi al 1° gennaio 2004 e venga riconosciuto ai lavoratori delle Ferrovie, ai quali sono stati applicati prelievi forzosi per due anni, il diritto di vedersi restituito quanto indebitamente prelevato dai loro ruoli paga, con la contemporanea quantificazione ed esazione degli interessi legali maturati.