Atto n. 3-00171 (in Commissione)

Pubblicato il 11 ottobre 2006
Seduta n. 50

BENVENUTO , PASETTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il 28 agosto 2006 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee i bandi di gara relativi alle nuove procedure di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

le predette procedure di selezione innovano radicalmente il settore dei giochi pubblici, sostituendo l’attuale consolidato modello di distribuzione delle reti di vendita con un sistema del tutto nuovo di offerta al pubblico dei prodotti gioco;

esse sembrano trovare la loro base giuridica unicamente nei commi 2 e 4 dell’art. 38, in aperto contrasto con quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 38, che dispone innanzitutto l’emanazione entro il 31 dicembre 2006 di regolamenti generali di riordino dell’intera materia, quindi l’adozione di provvedimenti amministrativi, a firma del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), coerenti con i criteri predeterminati dalla legge e solo in ultimo l’approvazione e pubblicazione dei bandi di gara per la selezione degli operatori interessati alla gestione dei giochi pubblici;

tali provvedimenti, preordinati al riordino dell’intera materia, avrebbero dovuto, per espressa previsione legislativa, definire, altresì, modalità di salvaguardia al fine di evitare ingiustificate penalizzazioni a danno di tutte le migliaia di operatori che hanno, nel corso di svariati decenni, contribuito alla formazione ed alla crescita costante dell’odierno mercato del gioco legale, sostenendo i costi e gli investimenti richiesti dalle stesse istituzioni nazionali in antitesi a quanti sia dall’Italia che dall’estero hanno praticato il gioco illegale;

l’avvio delle procedure di selezione in assenza dei citati provvedimenti assume aspetti di gravità nei riguardi dell’intero mercato, in notevole crescita negli ultimi anni, con evidenti e concreti rischi di conseguenze negative sul piano della raccolta futura del gioco e danni conseguenti all’attività delle migliaia di aziende impegnate nel settore, con immaginabili ripercussioni anche sul piano dell’occupazione,

si chiede di sapere:

se siano stati attentamente valutati gli effetti e le possibili conseguenze di una tale e profonda revisione del mercato dei giochi pubblici, che stravolge un modello di offerta al pubblico consolidato e collaudato nel tempo, sostituendolo con uno del tutto nuovo;

se siano state prese in considerazione eventuali ipotesi di contrazione del gettito erariale derivante da possibili inefficienze, carenze o sovrapposizioni della nuova rete di distribuzione dei prodotti di gioco;

se non si ritenga necessario garantire il pieno rispetto delle previsioni legislative contenute nell’art. 38 del decreto-legge 223/2006, al fine di assicurare l’effettiva salvaguardia dell’attività degli operatori in essere, tra cui le svariate migliaia di piccole e medie aziende rappresentate dai ricevitori italiani, che da decenni contribuiscono alla distribuzione del gioco legale in Italia e che corrono il serio rischio di essere cancellate dal mercato;

se, ai fini di quanto sopra, non si ritenga opportuno che il provvedimento della AAMS precisi che i bandi di gara già pubblicati riguardano esclusivamente la nuova rete aggiuntiva per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive, e che tale nuova rete deve intendersi come aggiuntiva e non sostitutiva di quella gia esistente;

se non si ritenga, pertanto, opportuna una modifica dei termini del bando di gara, al fine di consentire la preventiva adozione dei citati regolamenti.