Pubblicato il 9 febbraio 2006
Seduta n. 957
DE ZULUETA , ACCIARINI , BOCO , MARTONE , IOVENE - Al Ministro dell'interno. -
Considerato che:
in base alla direttiva generale in materia di Centri di permanenza temporanea ed assistenza del Ministero dell’interno del 14 aprile 2000 “risulta decisivo l'apporto che potrà essere garantito da associazioni o enti che per loro finalità istituzionale operano nel campo della tutela dei diritti e, più in generale, in quello degli interventi di solidarietà sociale ed umanitaria” e che, sulla base delle disposizioni di detta direttiva, va garantita l’erogazione dei seguenti servizi agli ospiti dei CPT: a) interpretariato; b) informazione legale; c) mediazione culturale; d) supporto psicologico; e) assistenza sociale;
nel corso della visita effettuata in data 30 gennaio 2006 dai parlamentari Giovanni Russo Spena (RC), Milos Budin (DS), Tana De Zulueta (Verdi) e Alessandro Maran (DS) è stato possibile constatare che all’interno dell’area abitativa del CPT si riscontra un impressionante utilizzo di possenti strutture di contenimento in acciaio dell’altezza di almeno cinque metri e che tali strutture, ben lungi dal solo limitare l’area destinata agli ospiti di sesso femminile da quelli di sesso maschile, sono state costruite allo scopo di delimitare ed isolare persino ogni singola unità abitativa;
la normativa in materia stabilisce chiaramente che “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” (Testo unico sull’immigrazione, art. 14, comma 2) e che in base alle vigenti disposizioni sull’organizzazione dei CPT gli strumenti di sicurezza interni vanno concepiti ed organizzati "in modo tale che gli stessi pur garantendo il non allontanamento degli stranieri, non comportino alcun ulteriore affievolimento dei diritti della persona trattenuta" (citata direttiva generale in materia di centri di permanenza temporanea ed assistenza del Ministero dell’interno);
constatato che, nonostante i lavori per la strutturazione del CPT appaiano completati, non sono state rinvenute nel corso della visita le postazioni telefoniche che, stante la prevista capienza massima, sulla base delle vigenti disposizioni non debbono essere inferiori a dieci;
considerato che:
la pubblica sicurezza ha esclusivamente compiti di vigilanza esterna ai centri di temporanea permanenza, approntati “affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro” (Testo unico, art. 14, comma 7) e che nel corso della visita è stato invece possibile constatare con grave preoccupazione che, come confermato anche nel corso della visita medesima dai rappresentanti istituzionali, sembra con tutta evidenza spettare all’ente gestore la decisione sull’apertura e la chiusura delle strutture di contenimento interne al centro e sulla possibilità di isolare ogni singola unità abitativa, con grave pregiudizio della libertà degli ospiti, cui va garantita la massima libertà interna di movimento;
risulta necessario garantire il più scrupoloso rispetto delle norme antincendio in particolare per ciò che riguarda l'agibilità delle vie di fuga e l'accesso dei vigili del fuoco ad ogni singola unità della struttura;
verificato che:
le linee guida per la prevenzione dei rischi antincendio nei centri polifunzionali per gli immigrati emanata dal Ministro dell'interno il 21 febbraio 2005 prevedono che tutte le superfici finestrabili degli alloggi debbono risultare apribili e che invece dalla visita effettuata risulterebbe che le finestre degli alloggi medesimi non siano apribili manualmente dall'interno;
le medesime linee guida prevedono la predisposizione di zone sicure all'aperto, dotate di recinzione antiscavalcamento, il cui accesso dovrà essere a comando centralizzato a distanza e che le porte che separano le attuali strutture di contenimento esterno e interno in acciaio appaiono invece essere predisposte per la sola chiusura manuale;
ritenuto che, nel caso le strutture di contenimento vengano chiuse dall'ente gestore in orario notturno o in altre fasce orarie, su necessità isolando ogni singola unità abitativa, ciò verrebbe a determinare una gravissima situazione di rischio in quanto l'evacuazione d'emergenza degli ospiti verrebbe ostacolata o resa impossibile;
preso atto che l’intera comunità locale isontina, rappresentata attraverso le proprie istituzioni locali, il comune di Gradisca e la Provincia di Gorizia, nonché la stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno espresso al Governo la loro ferma contrarietà all’apertura del CPT di Gradisca d’Isonzo, ed hanno fatto pervenire in più occasioni la propria piena disponibilità a ragionare su proposte per una diversa utilizzazione dell’area;
valutato in particolare che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha presentato ricorso al TAR Lazio sostenendo l’illegittimità della procedura seguita dal Governo per ciò che concerne l’approvazione del progetto per la realizzazione del CPT di Gradisca d’Isonzo, in aperta violazione della potestà primaria della Regione in materia urbanistica ed in particolare della legge regionale n. 52/1991, e che la fissazione per l’udienza di merito su tale ricorso è fissata per il 22 febbraio 2006,
gli interroganti chiedono di sapere:
se, e sulla base di quali valutazioni oggettive, la Coop. Minerva sia stata ritenuta idonea a svolgere tutte le attività di gestione previste relative al CPT, con particolare riferimento ai servizi di assistenza legale alla persona, posto che trattasi di una generica cooperativa di servizi nonché di un ente che non sembra avere alcuna specifica esperienza nel campo dell’immigrazione;
se non si ritenga opportuno comunicare il costo di gestione pro die/pro capite riconosciuto alla cooperativa Minerva per la gestione del CPT e di far conoscere in dettaglio i servizi resi dalla medesima cooperativa;
se non si ritenga che la somma di 75 euro pro die/pro capite che sembra riconosciuta alla Coop. Minerva per la gestione del CPT di Gradisca risulti irragionevolmente elevata in ragione del servizio reso, anche tenendo conto che la gestione del CPT ha sede in un immobile di proprietà demaniale e non dell’ente gestore e che, conformemente alle indicazioni contenute nelle “linee guida e convenzioni tipo per la gestione dei CPT” emanate dal Ministro dell’interno con proprio decreto, non risulta affidato all’ente gestore il compito della manutenzione del centro e che pertanto alla somma sopra indicata verrebbe ad aggiungersi un ulteriore onere per la gestione materiale del CPT di Gradisca;
se non si ritenga opportuno riferire al Parlamento se sono state valutate altre proposte per la gestione del CPT di Gradisca d’Isonzo da parte di soggetti diversi della Coop. Minerva e le ragioni del mancato accoglimento delle stesse, nonché di riferire quali siano le previsioni di spesa complessiva per la gestione del CPT di Gradisca, derivanti dalle spettanze previste per l’ente gestore, dalla manutenzione del centro stesso e dalle spese afferenti l’operato della pubblica sicurezza e se tale spesa risulti giustificata;
se non si ritenga che la costruzione di strutture di contenimento in acciaio che circondano ogni singola unità abitativa interna al centro non sia in alcun modo conforme al principio del rispetto della dignità dello straniero trattenuto e non stravolga la natura del centro di permanenza temporanea, finalizzato in base alla normativa vigente alla sola esecuzione degli ordini di allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale, trasformando invece la struttura medesima in un luogo avente caratteristiche assimilabili alle strutture detentive di massima sicurezza;
se non si ritenga che il CPT di Gradisca d’Isonzo, nella sua configurazione attuale, possa essere soggetto a gravi censure in sede europea per la mancata conformità alle norme sulla tutela dei diritti umani e sulle libertà fondamentali;
se non si ritenga pertanto indispensabile provvedere immediatamente, e comunque prima della possibile apertura del centro, a rimuovere dette strutture limitando, in conformità alla direttiva sulla gestione dei centri, il posizionamento di eventuali misure di contenimento interno alla funzione di assicurare la sola divisione funzionale tra area femminile ed area maschile in orario notturno;
se si ritenga che il CPT di Gradisca d'Isonzo risponda pienamente alle vigenti normative antincendio di cui alle citate linee-guida, con particolare riferimento all'agibilità delle vie di fuga interna;
se non si ritenga necessario provvedere ai necessari adeguamenti con tempestività e comunque prima dell'apertura della struttura medesima;
se non si ritenga comunque che l’allestimento di una struttura di enormi dimensioni, destinata ad accogliere fino a 250 unità, non risulti del tutto incongrua rispetto alle finalità che la stessa legge 189/02 assegna ai CPT, stante anche l’assenza, da anni, di alcuna situazione di emergenza nell’area del Friuli Venezia Giulia per ciò che attiene al fenomeno dell’immigrazione clandestina;
se non si ritenga che l’ipotesi di utilizzare in via ordinaria il CPT di Gradisca per trasportavi stranieri fermati in regioni italiane diverse dal Friuli Venezia Giulia e da essa anche geograficamente distanti, contrasti con le esigenze di razionalità ed economicità di gestione di tali strutture cui la pubblica amministrazione deve attenersi;
se non si ritenga evidente il negativo impatto sociale di una struttura di tali enormi dimensioni in una realtà provinciale caratterizzata da abitati di piccola dimensione, quali il comune di Gradisca ed aree limitrofe (comuni con popolazione inferiori ai 5000 abitanti);
se il Ministro in indirizzo non ritenga infine di accogliere, con atto di responsabilità istituzionale, la richiesta unanimemente espressa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Gorizia e dal Comune di Gradisca, e largamente sostenuta dalla società civile locale, di una moratoria dell’apertura del CPT di Gradisca d’Isonzo fino all’insediamento della imminente nuova legislatura, al fine di procedere ad una serena valutazione sulla congruità e sulla funzionalità della struttura medesima alle finalità previste dal Testo Unico sull’immigrazione.