Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09883
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Atto n. 4-09883
Pubblicato il 20 dicembre 2005
Seduta n. 925
CREMA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
ogni anno i comuni provvedono ad emanare ordinanze limitative ai sensi dell’art. 7, lett. b) del decreto legislativo n. 285/1992 nei confronti di alcune categorie di veicoli per “accertate (...) esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”;
quasi sempre tali provvedimenti sono assunti dai predetti comuni quando il tasso di inquinamento supera il livello dei parametri prestabiliti;
le ordinanze limitative soventemente colpiscono in particolar modo tutti gli autoveicoli maggiormente inquinanti, i quali, con la loro circolazione in ambito urbano, contribuiscono all’aumento del valori di inquinamento;
in tali ordinanze sono contemplate specifiche deroghe nei confronti di tipologie di autoveicoli che sono utilizzati in modo esclusivo per garantire il servizio e/o la sicurezza pubblica, ovvero che hanno in dotazione motori che producono modeste quantità di immissioni inquinanti (euro 4), che vengono usati per il trasporto di invalidi, che sono utilizzati a scopo prettamente turistico (autobus turistici);
considerato che:
con l’emanazione di tali provvedimenti il divieto coinvolge inevitabilmente anche la categoria delle autocaravan in quanto rientranti nell’elenco contemplato nell’art. 54 del decreto legislativo sopra citato;
proprio per questa categoria si ritiene necessaria una attenta analisi sugli effetti discriminanti prodotti nei confronti di quest’ultima da parte delle ordinanze in questione.
difatti, in primis risulta inapplicabile la deroga prevista per gli autoveicoli meno inquinanti, in quanto la autocaravan non vengono prodotte con motori euro 4 e, quindi, nessuna di queste può usufruire di tale beneficio;
in secondo luogo si ricorda che le autocaravan sono autoveicoli impiegati quasi esclusivamente per fini turistici e, quindi, la loro utilizzazione è prettamente occasionale, con un utilizzo medio di circa 30 giorni all’anno - e non periodica come avviene per le autovetture - al pari degli autobus turistici;
tra l’altro, le autocaravan sono soltanto circa 150.000 in tutta Italia, quindi un numero di bassissimo impatto nella circolazione stradale e nel conseguente inquinamento acustico ed atmosferico;
inoltre, essendo tali autoveicoli dotati di sistema di alimentazione quasi esclusivamente a gasolio, e che ogni anno eseguono il controllo sulla combustione, rientrano nei previsti parametri europei di antinquinamento;
in merito a quanto suesposto, appare chiaro che i provvedimenti limitativi in esame risultano discriminanti nei confronti delle autocaravan, con palese violazione dell’art. 97 della Carta costituzionale;
pertanto, è indiscutibile che i motivi di fatto e le ragioni di diritto per i quali sono disposte e motivate le deroghe debbano essere applicati anche alle autocaravan;
quindi, appare legittimo che per tale categoria i comuni dovrebbero modificare i parametri di tolleranza – ammettendo la circolazione con dispositivi euro 3 – almeno per i proprietari di autocaravan residenti, e/o applicare alcuni tipi di limitazione per i proprietari non residenti nella città per la quale è stato emesso il provvedimento di limitazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere note le iniziative che intende adottare, previ gli strumenti di controllo e di regolamentazione previsti ai sensi dell’art 5 del codice della strada, al fine di garantire la piena legittimità dell’applicazione dell’articolo 7, lett. b), sopra citato, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;
se non si ritenga opportuna la predisposizione di una circolare che dia ai sindaci la possibilità di escludere le autocaravan dai blocchi del traffico per le motivazioni sopra esposte.