Pubblicato il 9 novembre 2005
Seduta n. 892
MAGNALBO' - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la tutela del risparmio è sancita dalla Carta costituzionale della Repubblica italiana che, all'articolo 47, recita: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese";
gli investimenti in valori mobiliari sono inoltre specificamente tutelati e disciplinati dal Testo Unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dal Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che attribuiscono i poteri di vigilanza e controllo alla Banca d'Italia e alla Consob, stabilendo altresì rigide regole per l'emissione di valori mobiliari e per la loro sottoscrizione da parte dei risparmiatori;
risulta all'interrogante che:
nei giorni scorsi i principali organi di stampa hanno denunciato gravi e ripetuti illeciti perpetrati da alcuni Dirigenti aretini del Monte dei Paschi di Siena, a danno di alcuni imprenditori e risparmiatori locali, con un evidente coinvolgimento, almeno sotto il profilo dei presunti omessi controlli, da parte della stessa banca Monte dei Paschi di Siena Spa;
il 5 ottobre 2005, concluse le indagini preliminari, si è aperto presso il Tribunale di Arezzo il processo a carico dei detti Dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, all'epoca dei fatti responsabili per Arezzo e provincia dell'area finanza dell'Istituto, ai quali si contestano i reati di truffa e appropriazione indebita, ex artt. 640 e 646 del codice penale, fattispecie aggravate dalle circostanze previste dall'art. 61, nn. 7 e 11, del codice penale;
il citato procedimento dibattimentale si è aperto a seguito dell'atto di denuncia presentato, il 26 luglio 2002, da un cliente dell'istituto di credito (Sig. Gian Pietro Failli) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;
consta altresì all'interrogante che gli illeciti di cui sopra venivano posti in essere all'insaputa dei correntisti, attraverso artifizi e raggiri, quali la falsificazione della firma, l'utilizzo di firme fotocopiate e l'esecuzione di operazioni finanziarie non autorizzate le quali - costituenti una vera e prorpia mala gestione finanziaria - hanno causato rilevanti danni di natura patrimoniale;
sono pendenti anche ulteriori iniziative giudiziarie avanzate da altri imprenditori ed in particolare dal Sig. Tito Ghezzi e dal Sig. Mugnai Stefano, aventi ad oggetto analoghi gravi illeciti, quanto al Sig. Tito Ghezzi con denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo e quanto al Sig. Mugnai Stefano con azione civile già pendente dinanzi allo stesso Tribunale;
i denuncianti si sono costituiti in Associazione ARIT, Associazione Risparmiatori e Imprenditori Traditi, con sede in Arezzo, ricevendo numerose segnalazioni, da diverse città italiane, di stessi comportamenti da parte di altre filiali del Monte dei Paschi di Siena;
il Sig. Failli, cliente abituale del Monte dei Paschi di Siena sin dal 1980, aveva iniziato ad operare in borsa negli anni 1993/94. Nel 1997, visti i rapporti fiduciari consolidati da tempo con l'istituto, il Monte dei Paschi di Siena convinceva il citato correntista a suddividere il proprio capitale in azionario, obbligazionario e a reddito fisso;
a partire dalla seconda metà del 1999 il Sig. Failli, non ricevendo da tempo presso il proprio domicilio alcuna corrispondenza bancaria, esprimeva personalmente il proprio disappunto alla Direzione della banca, dalla quale veniva rassicurato riguardo l'andamento positivo del proprio credito bancario e l'immediato ripristino del servizo informativo da parte dell'istituto;
soltanto in un secondo tempo il denunciante veniva a conoscenza dell'esistenza di una falsa lettera di manleva in possesso del Monte dei Paschi di Siena, con la quale egli stesso, a detta dell'istituto di credito, avrebbe richiesto di trattenere presso la cassetta n. 98 della filiale aretina la propria corrispondenza;
nei mesi febbraio-marzo 2001 il denunciante veniva messo al corrente da due funzionari del Monte dei Paschi, il Dr. E. T. e il Dr. N. B., del fatto che il proprio deposito bancario si era ridotto dell'importo di circa due miliardi di lire;
a seguito di tale comunicazione, il Sig. Failli chiedeva al Monte dei Paschi di Siena di poter visionare tutta la documentazione attestante i movimenti bancari relativi alla propria situazione patrimoniale; dopo aver analizzato i relativi tabulati, il correntista veniva a conoscenza del fatto che il citato istituto di credito aveva posto in essere operazioni borsistiche di acquisto e di vendita e, in generale, investimenti finanziari fra cui fondi pensione, fondi comuni investimento, polizze e operazioni di fido, senza alcuna autorizzazione;
tali operazioni erano state avviate falsificando la firma del Sig. Failli, così come dei Signori Tito Ghezzi e Mugnai Stefano, oppure utilizzando una fotocopia della firma, o alcuni moduli che erano stati fatti sottoscrivere in bianco ai correntisti; dalla documentazione allegata alla citata denuncia, presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è emerso inoltre che l'anagrafica del Sig. Failli è stata modificata ben quattro volte, e che la corrispondenza bancaria dello stesso era stata domiciliata presso una casella postale della filiale aretina, e che il Monte dei Paschi di Siena aveva concesso a favore del denunciante, ma sempre a sua insaputa, un fido pari a 1.000.000.000 delle vecchie lire, senza che tale operazione fosse segnalata alla Centrale rischi, come previsto dalla normativa interbancaria che regola l'assegnazione degli affidamenti; successivamente è stato acclarato che tale fondo veniva utilizzato da uno o più funzionari della banca per poter operare in Fib, vale a dire contratti future sull'indice Mib 30;
attraverso un meccanismo artificioso la Capogruppo aretina, per tramite dei Dirigenti e impiegati coinvolti, effettuava operazioni finanziarie per il Sig. Failli, per il Sig. Tito Ghezzi e per il Sig. Stefano Mugnai, a loro insaputa, qualificando il dossier titoli degli ignari investitori con il numero 28819; tali operazioni, quando registravano un attivo, venivano stornate sul dossier titoli dell'investitore n. 15513, viceversa quando comportavano una perdita erano stornate a carico degli stessi correntisti di cui sopra;
risulta altresì all'interrogante che, esaminando i fatti e le circostanze legati alla vicenda, la Guardia di Finanza ha ritenuto opportuno estendere le indagini anche ad altri soggetti, che all'epoca dell'accaduto, in qualità di correntisti, operavano in prodotti derivati presso la filiale Capogruppo di Arezzo;
sulla base delle informazioni acquisite sono stati convocati i Signori Tito Ghezzi, Giorgio Patrocchi, Monica Casulli e Stefano Mugnai, i quali hanno confermato che il modus operandi adottato dal Monte dei Paschi di Siena, relativamente alle operazioni di investimento effettuate presso l'Area finanza della stessa banca, trovava riscontro con quanto dichiarato dal Sig. Failli;
in particolare, gli stessi riferivano una serie di circostanze comuni e ricorrenti in tutti i casi esaminati: la posizione finanziaria era seguita direttamente dal Dott. Sandro Santinami, Dirigente della filiale di Arezzo; in ordine ai Fib 30 non sono stati mai effettuati ordini telefonici; esistenza, nei rispettivi documenti, di irregolarità dovute a firme non conformi e a contratti non firmati; esistenza di problemi in merito al ricevimento della corrispondenza bancaria relativa ai prodotti derivati; presenza di ingenti perdite di capitale;
l'Ufficio Ispettorato del Monte dei Paschi di Siena, nella persona del Dott. Renato Lauritano, a seguito dei reclami presentati dai citati correntisti ha eseguito un accertamento presso la Capogruppo di Arezzo, riguardante l'operatività in prodotti derivati dei citati clienti;
al termine del citato accertamento, il Dott. Lauritano perveniva alle seguenti conclusioni: l'assenza di moduli d'ordine e la presenza di disposizioni non sottoscritte dai clienti o con firme in fotocopia, per un totale di alcuni miliardi del vecchio conio; non sono stati adempiuti gli obblighi Consob che assegnano all'intermediario l'onere di informare prontamente e per iscritto l'investitore, appena le operazioni in strumenti derivati, da lui disposte, abbiano generato una perdita pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a garanzia;
di fatto alcuni dirigenti della Capogruppo aretina avrebbero, in violazione del codice penale e delle vigenti disposizioni a tutela del risparmio, fornito false comunicazioni riguardo ai movimenti bancari dei conti correnti con l'intenzione di ingannare i risparmiatori, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ponendo in essere numerose operazioni finanziarie di investimento ad altissimo rischio, con l'aggravante di aver commesso i fatti con abuso d'opera e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;
il Dirigente della filiale di Arezzo, grazie alla completa omissione dei controlli da parte della Banca MPS Spa, attraverso il suo modus operandi, ha esposto fatti materiali non rispondenti al vero, omesso informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla loro situazione economica e finanziaria;
in ordine a quanto sopra riportato, il Dott. Lauritano da una parte ha individuato precise responsabilità che espongono la banca al rischio di dover sopportare danni economici non trascurabili, e dall'altra ha evidenziato l'inadeguatezza dell'attività di controllo sull'operatività dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena della Direzione della Capogruppo di Arezzo;
nulla però dagli Uffici Centrali e dai vertici del Monte dei Paschi di Siena risulta che sia stato posto in essere, malgrado la gravità delle stesse denunce interne, a tutela dei clienti e dei risparmiatori;
risulta inoltre all'interrogante che il Sig. Failli, dal marzo 2001 al mese di novembre 2005, ha inviato oltre 300 raccomandate con ricevuta di ritorno - regolarmente pervenute - al Direttore generale del settore banche del Monte dei Paschi di Siena e al Direttore generale del servizio ispettivo, segnalando le gravissime irregolarità sopra descritte;
la condotta tenuta dai funzionari della citata filiale di Arezzo, oltre ad integrare i reati di cui agli articoli 640 e 646 del codice penale, viola i principi cardine stabiliti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58/1998, e dal Regolamento Consob n. 11522/98;
la condotta degli intermediari finanziari è stata disciplinata in modo organico, per la prima volta, dalla legge n. 1 del 1991, il cui articolo 6 indica regole di comportamento a cui le banche e gli altri soggetti abilitati devono attenersi: infatti, in base a tale normativa, agli intermediari è fatto obbligo di eseguire non solo le prestazioni caratterizzanti in senso stretto le attività di investimento, ma anche e soprattutto di osservare una pluralità di obblighi di condotta per proteggere in maniera adeguata gli investitori dai rischi del mercato;
il quadro normativo si è poi ulteriormente evoluto a seguito dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento, concentrandosi prevalentemente sul settore bancario; la disciplina comunitaria attraverso la direttiva del 10 maggio 1993, n. 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, ha attribuito agli Stati membri il compito di predisporre norme di comportamento applicabili sia alle imprese di investimento sia agli enti creditizi che operano sul mercato;
il processo di recepimento della normativa comunitaria è così giunto in Italia al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (cosiddetto decreto Eurosim), all'interno del quale è stato specificamente regolamentato lo svolgimento dei servizi di intermediazione;
buona parte delle soluzioni contenute nel decreto Eurosim sono state infine recepite nel Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), nel quale vengono individuati con chiarezza i criteri generali a cui le banche devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento;
quindi, ai sensi della normativa citata, la banca Monte dei Paschi di Siena, nello svolgimento dei propri servizi, era tenuta a rispettare una serie di obblighi di comportamento, alcuni di natura pre-contrattuale, come il dovere di acquisire dal cliente le informazioni necessarie per lo svolgimento dei futuri servizi, altri - con cui si è inteso tutelare gli interessi degli investitori successivamente alla costituzione del rapporto - più specificamente attinenti alle cosiddette conduct of business rules, ossia l'obbligo per la banca di fornire al cliente tutte quelle informazioni strumentali per prendere scelte economiche ponderate e consapevoli, obbligo di assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento nelle situazioni in cui la banca si trova ad operare;
in virtù della citata normativa, la banca, nell'esercizio dei servizi di investimento, era tenuta a rispettare non solo gli obblighi di prestazione relativi alle diverse attività, ma anche quelle regole di comportamento volte ad assicurare un corretto svolgimento del rapporto fra intermediario e cliente;
in tema di specificazione degli obblighi a cui è tenuta la banca nell'esecuzione del proprio mandato, va peraltro considerata anche la normativa emanata dalla CONSOB al riguardo; le delibere CONSOB n. 5387 e 8850 hanno infatti stabilito che le società di intermediazione sono tenute ad operare con diligenza e professionalità, nonché secondo criteri di economia di operazione, in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;
nello stesso senso il successivo regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409, del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002, ha poi provveduto a dettare un'ulteriore serie di norme ancora più specifiche e pregnanti, in particolare gli artt. 26, 27, 28 e 29 fissando regole e criteri di comportamento al fine di orientare l'attività degli intermediari, di facilitare la vigilanza degli organi di controllo, di accertare gli adempimenti e quindi di irrogare sanzioni;
alla luce dei fatti sopra descritti, non può certo dirsi, a giudizio dell’interrogante, che il Monte dei Paschi di Siena si sia attivato secondo i criteri sanciti dalla normativa citata e in particolare dall'articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, incorrendo quindi nella violazione di tale disposizione ed in una eventuale sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 190 dello stesso Testo Unico;
ad opinione dell’interrogante gli articoli 26, 28 e 29 del regolamento CONSOB, rispettivamente rubricati “Regole generali di comportamento”, “Informazioni fra gli intermediari e gli investitori” e “Operazioni non adeguate”, non hanno trovato alcuna applicazione nel caso concreto, sono state realizzate dalla Capogruppo aretina del Monte dei Paschi di Siena operazioni inadeguate, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione;
alcuni mesi fa i risparmiatori e gli imprenditori italiani ingannati dall'istituto di credito si sono riuniti in un'apposita associazione denominata ARIT, e, in occasione dell'apertura del processo contro il citato Dirigente, hanno organizzato un sit-in di protesta nei pressi della filiale aretina del Monte dei Paschi di Siena;
il 20 ottobre 2005 il Sig. Failli, recatosi presso la citata filiale del Monte dei Paschi di Siena per chiedere ulteriori chiarimenti è stato invitato dal Direttore della filiale ad andarsene per non creare turbativa all'interno della banca. Il Direttore ha quindi invitato anche gli altri clienti presenti ad uscire, disponendo la chiusura della filiale per quaranta minuti;
quanto esposto in questa sede evidenzia non solo l'estrema carenza e la completa inefficacia dei sistemi di controllo affidati agli organi di vigilanza dell'istituto, bensì un grave e colposo comportamento di copertura e di insabbiamento da parte dei vertici del Monte dei Paschi di Siena in relazione alle descritte operazioni criminose poste in essere,
l'interrogante chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto,
se, in relazione alla normativa precedentemente citata, non si ritenga che il comportamento tenuto dal Monte dei Paschi di Siena abbia violato non soltanto i più generali principi di correttezza e buona fede, ma anche e soprattutto tutti gli obblighi di comportamento attributi alla banca dalla normativa di settore;
se non si ritenga che il Monte dei Paschi di Siena, alla luce degli accertamenti in essere, debba provvedere quanto prima a risarcire, integralmente e senza indugio, i risparmiatori vittime delle esposte azioni criminose;
se, in ragione delle violazioni di quanto disposto dall'articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 26, 28 e 29 del regolamento Consob 11522/98, non si ritenga di dover adottare urgentemente tutte le opportune iniziative di competenza affinché al Monte dei Paschi di Siena siano comminate le sanzioni previste in fattispecie dalla legge;
se non si ritenga opportuno, in via cautelativa, sino a che non saranno individuati tutti i soggetti responsabili dell'accaduto, che venga sospesa l'attività della filiale aretina del Monte dei Paschi di Siena;
se, infine, non si ritenga di dover individuare idonee formule di pubblicità delle pronunce giudiziali sia civili che penali emesse nei confronti degli istituti di credito e dei loro vertici, al fine di indurre le banche stesse ad imporre a tutti i propri dipendenti una rigorosa osservanza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché il rispetto delle leggi che disciplinano il sistema del credito e del risparmio.