Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09484
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Atto n. 4-09484
Pubblicato il 6 ottobre 2005
Seduta n. 879
FILIPPELLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso:
che lungo la strada statale n. 107 (Silana Crotonese) - e segnatamente nel tratto che ricade nel Comune di Rovito (Cosenza) - l'amministrazione locale ha posizionato un autovelox il cui controllo e gestione sembrerebbero affidati unicamente a soggetti privati;
che detti soggetti, per quanto è dato apprendere dall'interrogante, realizzerebbero attività di accertamento e di controllo dell'autovelox guidando auto-civetta di proprietà privata e senza la presenza di personale in divisa ovvero di uomini che quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale, facciano uso di apposito segnale distintivo ai sensi dell'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada;
che la presenza del succitato autovelox non risulterebbe in alcun modo segnalata;
che nel Comune di Rovito, nel solo mese di maggio di questo anno, sono state irrogate più di mille contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, di cui circa il 90 % anche per non aver superato il limite di velocità dei 90 Km/h su di un tratto di strada che, e con tutta evidenza, dovrebbe essere a scorrimento veloce;
considerato:
che il Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modifiche, disciplina i casi in cui è possibile utilizzare gli autovelox ed altri dispositivi tecnici di controllo a distanza che verificano l'eccesso di velocità ovvero il divieto di sorpasso dei veicoli, senza che ricorra l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione al conducente del veicolo da parte di una pattuglia della Polizia Stradale;
che tali strumenti possono essere sempre utilizzati su autostrade e strade extraurbane;
che, in ogni caso, è necessario informare gli utenti dell'installazione di questo tipo di dispositivi che, essendo dispositivi funzionanti in automatico, devono essere omologati in base ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che l'articolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce espressamente che "per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature e i mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità devono essere gestiti direttamente dagli organi di cui all'articolo 12 del codice , e devono essere nella disponibilità degli stessi”,
si chiede di sapere:
come valuti il Governo la necessità di porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato a verificare se lungo la strada statale n. 107 (Silana Crotonese) - e segnatamente nel tratto che ricade nel Comune di Rovito (Cosenza) - l'amministrazione locale abbia posizionato un autovelox il cui controllo e gestione sembrerebbero affidati unicamente a soggetti privati, ovvero se l'apparecchiatura utilizzata risulti di proprietà privata e siano sempre soggetti privati a redigere i verbali atti ad irrogare sanzioni nei confronti degli utenti della strada;
se non si ritenga che i fatti descritti nella presente interrogazione integrino una violazione dell'articolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
se il Ministro interrogato non concordi nel ritenere che sia già poco etico e professionale il comportamento degli agenti di polizia che occultano se stessi ed il loro veicolo alla vista degli automobilisti in un luogo dove gli utenti della strada sono già di fatto passibili di sanzioni per violazione al codice della strada a causa della presenza di autovelox, come invece contra legem che soggetti privati possano realizzare attività di accertamento e di controllo di autovelox guidando auto-civetta di proprietà privata e senza la presenza di personale in divisa ovvero di uomini che quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale, facciano uso di apposito segnale distintivo ai sensi dell'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada;
quali siano i motivi per i quali la presenza del citato autovelox non risulti segnalata agli utenti della strada;
quali siano i dati identificativi degli Agenti di Polizia Municipale presenti sul luogo citato ed addetti ai rilevamenti;
quale sia il numero delle contravvenzioni sino ad oggi elevate nel tratto di strada statale citato in premessa;
se il Governo non concordi nel ritenere che il limite di velocità del tratto di strada descritto in premessa, trovandosi questo al di fuori del centro abitato, possa essere elevato da 70 Km/h almeno sino ad 80 km/h, anche al fine di evitare che l'utilizzo di autovelox possa rivelarsi eccessivamente penalizzante nei confronti degli utenti della strada.