Atto n. 4-09457

Pubblicato il 4 ottobre 2005
Seduta n. 875

MANIERI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso:

che con il comma 470 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2004), è stato inserito all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 11-bis che prevedeva che, per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche di ogni sport, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienze inferiori ai 3000 posti è da considerarsi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato;

che la ratio legis era quella di agevolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta della pubblicità, lo sport dilettantistico ed il mondo giovanile scolastico, escludendo dalla relativa imposta la pubblicità eseguita in occasione di manifestazioni dilettantistiche negli stadi con capienza non superiore ai 3000 posti;

che la norma in questione non appariva del tutto esaustiva ai fini della concessione dell'esenzione dell'imposta sulla pubblicità, in quanto faceva riferimento legislativo ad una norma che regolava l'imposta sugli spettacoli ed in secondo luogo perché per l'occasionalità cui faceva riferimento la disposizione non è previsto alcun esonero dalla disciplina sull'imposta della pubblicità;

che a seguito del predetto errore tecnico vi erano state delle modifiche con la formulazione del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sulla quale norma l'ufficio del coordinamento legislativo aveva espresso un parere favorevole, così formulato: in relazione alla proposta emendativa n. 7.0.81 lo scrivente ufficio esprime parere favorevole purché l'esenzione dell'imposta di pubblicità sia limitata alle società dilettantistiche e agli impianti non superiori ai 3000 posti, in quanto non comporta minori entrate;

osservato infine che la norma e le successive modificazioni restano di difficile applicazione e sono oggetto di diversa interpretazione da Regione a Regione, creando gravi problemi al mondo dilettantistico che si è visto, a volte, contestare l'evasione dell'imposta di pubblicità,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano promuovere per dare una definitiva interpretazione autentica della norma che rispetti la ratio legis, o se non si intenda, nella legge finanziaria 2005, chiarire, con una nuova apposita norma, la definitiva esenzione dell'imposta di pubblicità dei soggetti di cui al comma 1, negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti.