Atto n. 4-09362

Pubblicato il 20 settembre 2005
Seduta n. 864

BOCO - Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio. -

Premesso:

che il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio, del 28 luglio 2005, stabilisce le tariffe incentivanti con cui saranno remunerati i sistemi di produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica, introducendo finalmente anche in Italia, con un ritardo incomprensibile di oltre un anno, il cosiddetto “conto energia”, peraltro in una forma inutilmente molto complessa e con obiettivi inspiegabilmente molto limitati;

che l’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) individui il soggetto (definito “soggetto attuatore” dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto) che eroga le tariffe incentivanti, le modalità e le condizioni per l’erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

che la AEEG, con la deliberazione n. 183/05 del 2 settembre 2005, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in 15 giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento;

che la AEEG, con la deliberazione n. 188/05 del 14 settembre 2005, ha stabilito al comma 2.1 che il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito “soggetto attuatore”, è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (GRTN);

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 ha stabilito l’unificazione della proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in ragione di questo è stato annunciato che la società TERNA Spa, titolare del 90% della rete elettrica nazionale di trasmissione, si fonderà con GRTN entro novembre 2005;

che l'ENEL possedeva fino a tempi recenti il 100% di TERNA Spa, quindi ne ha ceduto il 14% sul mercato e ne è stata annunciata la prossima cessione del 29,99% alla Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP), che ne assumerà il controllo;

che la CDP è titolare del 10,2% dell'ENEL, e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha concesso il via libera “condizionato” all’operazione di fusione di GRTN e TERNA Spa, imponendo entro il 2009 la cessione da parte della CDP della propria quota del 10,2% dell’ENEL, per evitare un possibile conflitto di interessi nella misura in cui la CDP si ritrovi da un lato a controllare TERNA-GRTN e, dall'altro, a detenere una quota rilevante nel capitale di Enel Spa: una situazione che potenzialmente - è stato sottolineato dall'Antitrust - potrebbe indurre a comportamenti in grado di influenzare l'operato a favore dell'operatore elettrico;

che la CDP ha proposto ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di autorizzazione condizionata dell'operazione di fusione di TERNA SPA con GRTN,

si chiede di sapere:

se nelle more della decisione del TAR del Lazio sia opportuno individuare proprio in GRTN, che sarà a breve controllato dalla CDP, a sua volta importante azionista di ENEL Spa, il “soggetto attuatore” di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005, decisione che di fatto profila un concreto conflitto di interessi rispetto alla delicata gestione dell’avvio effettivo del programma fotovoltaico nazionale;

se si sia tenuto conto della legge 186/1968, tuttora vigente, che assegna al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), e solo ad esso, il potere normativo in materia di impianti elettrici ed elettronici, una legge sempre disattesa dalla prassi fin qui seguita in materia di impianti fotovoltaici, per i quali ci si è sempre, e impropriamente, riferiti all'Enel.