Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02261

Atto n. 3-02261 (in Commissione)

Pubblicato il 15 settembre 2005
Seduta n. 862

LAURO - Ai Ministri dell'interno, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. -

Premesso:

che in tutti i paesi avanzati del mondo a vocazione turistica, o nell’intento di promuovere una tale economia ed il forte indotto che ne deriva, viene consentita l’apertura di case da gioco in vario modo disciplinate;

che in Italia questo settore vive di anomale sopravvivenze normative e di strane deroghe e situazioni anomale, in ordine alla stessa distribuzione geografica dei casinò;

che, infatti, nonostante lo scrivente abbia più volte suggerito di sfruttare le ricadute turistiche di tali attività ubicando nuove strutture del gioco nelle isole dell’arcipelago campano e in altre località turistiche, ciò non si è mai tradotto in possibilità concreta, attesi il ginepraio burocratico e le pretese cautele sull’ordine pubblico (come se la malavita organizzata non prendesse il treno o l’aereo dalle regioni “operative specifiche” per raggiungere Campione o Venezia);

che esiste una odiosa sperequazione e de facto una diversa applicazione della legge nazionale in ordine a strani criteri decisionali ed interpretativi;

che per riportare alla certezza del diritto l’attuale situazione in merito alla tematica delle case da gioco occorre immediatamente sospendere le autorizzazioni e le licenze eventualmente rilasciate alle strutture funzionanti definite casinò e tuttora operative e parallelamente approvare una nuova legge che disciplini in via generale ed astratta l’intera fattispecie senza favori territoriali e geografici che finiscono per penalizzare dei territori meridionali, e non solo, che pure avrebbero le caratteristiche territoriali, geografiche, turistiche e logistiche per ospitare e far funzionare un casinò, con indubbi e manifesti benefici per le comunità locali (alberghi, trasporto, occupazione, ecc.);

che il nuovo Trattato istitutivo della Unione europea e l’intero diritto comunitario, nella sostanza generale e nei singoli contenuti, impongono una revisione normativa che non si limiti a una superficiale di riforma, ma unifichi ed omologhi la norma italiana a quella diffusa e vigente negli altri paesi dell’Unione e negli altri paesi civili;

che, infatti, ad esempio il casinò di Sanremo nacque nel 1927 previo regio decreto provvisorio,

l’interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo abbiano preso coscienza del problema, che rappresenta una discriminazione in spregio e in violazione della uguaglianza tra i cittadini;

se la riforma federale dello Stato completata dalla cosiddetta “legge La Loggia” non imponga una immediata sospensione delle autorizzazioni e delle licenze eventualmente vigenti, con l’approvazione di una chiara legge quadro che disciplini organicamente la materia della istituzione, della gestione e del funzionamento delle case da gioco prevedendo quali giuochi far praticare, le garanzie di tutela dei cittadini, ma anche una semplificazione delle procedure burocratiche, al fine di facilitare l’avvio dei procedimenti di istanza di avvio case da giuoco;

per quale motivo non sia stato consentito un sostitutivo via web o in termini informatici dei casinò giovandosi della extraterritorialità della cosiddetta webnation, cioè della rete telematica che in definitiva supera il concetto moderno di Stato e rappresenta un'area ipergeografica pur nella contemplazione dei cosiddetti suffissi dei domini web su Internet;

per quale motivo ad oggi non siano state accolte le indicazioni della Corte Costituzionale contenute in varie sentenze, non ultima quella del 6 maggio 1985, n. 152;

il nominativo dei responsabili della mancata innovazione dei procedimenti, anche per eventualmente attivare le condizioni partecipative in materia di diritto amministrativo.