Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02258

Atto n. 3-02258

Pubblicato il 14 settembre 2005
Seduta n. 861

CICCANTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso:

che l’art. 1283 del codice civile stabilisce il divieto di qualunque pattuizione anatocistica, ossia di quella prassi consolidata nel sistema bancario in virtù della quale gli istituti di credito, nella gestione dei rapporti di conto corrente, calcolano l’interesse composto, ovvero la produzione indefinita di interessi sugli interessi, con periodicità trimestrale;

che la normativa comunitaria europea tassativamente proibisce la capitalizzazione degli interessi (cosiddetto anatocismo illegale) e a tale dettato – imprescindibile e vincolante per l’ordinamento interno – si è adeguata la giurisprudenza di merito che, nonostante la scarsa eco che i mezzi di comunicazione riservano al tema, ha ribadito la nullità di qualunque pattuizione anatocistica;

che la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze 2374/99, 3039/99 e 12507/99, ha condannato la consuetudine bancaria della capitalizzazione degli interessi, in quanto adottata in modo unilaterale e con i clienti (parte contrattuale più debole), “costretti” ad accettare l’obbligazione imposta dalla banca come condizione imprescindibile per la instaurazione del rapporto;

che la stessa Corte di Cassazione, con la recente sentenza 2593 del 20.2.2003, non solo ha ribadito il proprio indirizzo giurisprudenziale, ma ha anche inteso estendere il principio della nullità di ogni pattuizione della capitalizzazione degli interessi anche ai contratti di mutuo, statuendo che laddove essi prevedono il rimborso a mezzo di rate composte da capitale ed interessi, questi ultimi non possono trasformarsi in capitale da restituire sul quale far maturare ulteriori oneri, onde è nulla la clausola che stabilisce che le rate scadute producano interessi sull’intera somma:

che se per un verso la Corte di Cassazione a sezioni unite civili, con la sentenza 21095 del 4.11.2004, ha confermato la propria giurisprudenza dichiarando la illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto, la Corte di Appello di Milano, Sezione III, con la sentenza n. 1142/03 del 28.1.2003, ha addirittura portato il principio alle estreme conseguenze, dichiarando la nullità del meccanismo anatocistico, non solo quando è applicato su base trimestrale, ma anche quando è applicato su base annuale;

che, per alcune banche, risulta essere ancora adottato un formulario base del contratto per regolare il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto sul conto corrente, il quale stabilisce l’addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari;

che tali clausole sono da ritenersi vessatorie e dannose per il contraente debole che, però, ha necessità di sottostare al sistema bancario, benché sia prevalente la convinzione di non dover osservare una norma giuridica;

che tale prassi bancaria ha prodotto un sistema di “credito usuraio”, derivante da un tasso bancario finale ben superiore a quello previsto dal “tasso effettivo globale medio”, aumentato del 50%, previsto dall’art. 644 del codice penale;

che, in tal senso, è di qualche mese il clamore suscitato dalla Procura della Repubblica di Palmi per la incriminazione di ben 39 persone di 6 banche primarie per aver applicato un sistema di calcolo di interessi ritenuti usurari;

che anche alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno è stata presentata analoga denuncia-querela da parte di un imprenditore locale nei confronti di diverse banche di rilievo primario per aver subito l’applicazione diffusa di tassi superiori a quelli di usura (nel terzo trimestre 2003 è stato dimostrato che una delle banche denunciate ha applicato un tasso d’interesse passivo pari al 30,53%, quando il “tasso effettivo globale medio” (TEG) nello stesso trimestre era del 9,46% e la soglia insuperabile del tasso di usura era del 14,19%);

che il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura svolge attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale, quindi registra e propone al Governo ed al Parlamento, nella relazione annuale, quali iniziative siano più idonee a fronteggiare il fenomeno delle estorsioni e dell’usura,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano promuovere affinché le banche – tutte le banche e le imprese di intermediazione finanziaria – adeguino le proprie attività di gestione al diritto comunitario ed interno, nonché alla coerente e reiterata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;

quali attività di controllo siano state esercitate, ovvero si intenda esercitare, verso quegli istituti di credito denunciati e sottoposti a giudizio, ovvero condannati, per aver applicato tassi d’interesse da usura, in spregio alle norme regolanti la materia ed in palese danno di imprese e privati cittadini, con grave pregiudizio per il sistema economico nazionale e locale;

se la Banca d’Italia abbia assunto iniziative idonee affinché l’attività rilevata delittuosa di alcune banche fosse sanzionata e repressa, ovvero abbia intrapreso azioni preventive e cautelari affinché il fenomeno non si rilevasse di dimensioni nazionali;

se siano state registrate sentenze definitive di attività usurarie da parte di banche e, in caso affermativo, quali siano state le sanzioni irrogate a dette banche;

se siano stati contratti dallo Stato mutui, o altre forme di indebitamento bancario, rientranti nelle fattispecie prese in considerazione dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza 2593 del 20.2.2003 ed eventualmente attivate le azioni di recupero delle maggiori somme pagate alle banche per la corresponsione di interessi composti anatocistici;

se la Corte dei Conti abbia intrapreso azioni di controllo e di individuazione di eventuali responsabilità contabili, per omessa richiesta alle banche, da parte di enti pubblici interessati della restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite per interessi anatocistici;

quali iniziative siano state suggerite o assunte dal Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, nell’ambito del contrasto al fenomeno dell’usura, denunciato in diverse Procure di Tribunali da imprenditori contro le banche, per l’applicazione di interessi usurari, stanti anche alcune clamorose iniziative giudiziarie in corso.