Pubblicato il 15 aprile 2025, nella seduta n. 295
SBROLLINI, PAITA, SCALFAROTTO, BORGHI Enrico, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, RENZI
Il Senato,
premesso che:
la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale di minori stranieri, affermando che tale restrizione contrasta con gli articoli 2 e 117 della Costituzione italiana, in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare;
il motivo alla base della dichiarazione di incostituzionalità risiede nel fatto che il divieto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di diritto del minore ad una famiglia limita eccessivamente la possibilità per le persone singole di diventare genitori, andando contro i principi di solidarietà sociale e tutela del minore previsti dalla Costituzione. La Corte ha infatti sottolineato che il desiderio di una persona singola di adottare, pur non costituendo un diritto assoluto, deve essere rispettato nell'ambito di un processo di adozione che non metta in discussione l'interesse primario del minore;
la Corte ha, altresì, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità effettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore;
evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte costituzionale ha infatti osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso»;
la legge n. 184 del 1983 in materia di diritto del minore ad una famiglia ha storicamente limitato l'adozione ai coniugi o alle coppie in stabile convivenza, lasciando i single esclusi dal processo adottivo. Questa impostazione rifletteva le norme sociali e le percezioni dell'epoca riguardo alla struttura "ideale" della famiglia, presupponendo che un ambiente familiare formato da due genitori fosse il più adatto per crescere un bambino;
nel corso degli ultimi anni la composizione delle famiglie ha subito trasformazioni significative, che riflettono cambiamenti sia sociali che culturali a livello globale. Questi cambiamenti hanno portato a una maggiore accettazione e riconoscimento di strutture familiari diverse da quella tradizionale nucleare, composta da due genitori e i loro figli biologici;
tale evoluzione delle strutture familiari riflette un allontanamento dagli stereotipi tradizionali e un maggiore rilievo alla qualità delle relazioni e all'ambiente di supporto che una famiglia può offrire, piuttosto che alla sua composizione, riconoscendo che la stabilità e l'amore familiare sono i veri pilastri che contribuiscono allo sviluppo sano di un bambino;
studi recenti dimostrano infatti che i minori cresciuti in famiglie non tradizionali, inclusi quelli con genitori single, mostrano livelli simili di sviluppo emotivo e sociale rispetto ai coetanei in famiglie tradizionali. Bambini cresciuti in famiglie con alta qualità di relazioni interpersonali mostrano buoni livelli di adattamento psicologico, indipendentemente dal fatto che siano cresciuti in famiglie con genitori dello stesso sesso, genitori single o famiglie ricomposte;
numerosi Paesi europei, come ad esempio, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Grecia, hanno adottato, nel corso degli anni, politiche più inclusive rispetto alla possibilità di adozione da parte di persone single, riconoscendo l'importanza di valutare l'idoneità genitoriale al di là dello stato civile, con l'obiettivo primario di garantire il benessere e l'interesse superiore del minore;
tuttavia, l’ordinamento italiano, in materia di adozione, riconosce come forma prevalente quella dell’adozione legittimante, denominata “adozione piena”, riservandone l’accesso esclusivamente a coppie coniugate, con l’ulteriore requisito che il vincolo matrimoniale debba sussistere da almeno tre anni, ovvero da un anno in presenza di convivenza prematrimoniale di tre anni stabilmente documentata, come previsto dall’articolo 6 della legge n. 184 del 1983;
la medesima normativa prevede, all’articolo 29-bis, che l’adozione internazionale (disciplinata dagli articoli da 29 a 39) sia riservata esclusivamente a coppie unite in matrimonio, escludendo ogni possibilità di accesso per persone non coniugate;
le persone singole possono accedere all’adozione soltanto nei cosiddetti “casi particolari” disciplinati dall’articolo 44 della legge n. 184 del 1983, il quale consente una forma di adozione priva di effetti legittimanti, non comportando la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d’origine;
l’articolo 44, in particolare, consente l’adozione: a) da parte di persone unite al minore da vincoli di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, qualora il minore sia orfano di entrambi i genitori; b) da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge; c) qualora il minore sia affetto da disabilità, ai sensi della legge n. 104 del 1992; d) “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, disposizione che costituisce una clausola di chiusura, introdotta per permettere al giudice di valutare casi eccezionali nell’esclusivo interesse del minore, valorizzando i legami affettivi preesistenti;
la ratio della lettera d) dell’art. 44 è stata significativamente rafforzata dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, che ha introdotto il principio della continuità affettiva, sancendo il diritto del minore a mantenere relazioni significative con le figure adulte di riferimento, anche al termine del percorso di affidamento;
la giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo dell’articolo 44, con un’interpretazione evolutiva e orientata alla tutela dell’interesse superiore del minore, in linea con l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17100 del 24 giugno 2019, ha statuito che l’adozione in casi particolari può essere concessa anche a persone singole o a coppie di fatto, in presenza di un rapporto affettivo consolidato con il minore, e qualora ricorra la condizione di “impossibilità di affidamento preadottivo”, ribadendo che il superiore interesse del minore deve prevalere su obiezioni di natura meramente formale;
tale pronuncia, relativa all’adozione di un minore gravemente malato da parte di una donna single di 62 anni, ha chiarito che il dissenso dei genitori biologici decaduti dalla responsabilità genitoriale non può prevalere rispetto alla salvaguardia del legame affettivo già instaurato tra adottante e adottando;
nonostante le significative aperture giurisprudenziali, in ultimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025, che ha riconosciuto per la prima volta la possibilità per i singoli di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale, il percorso adottivo per le persone singole residenti in Italia risulta ancora fortemente limitato e caratterizzato da un approccio restrittivo, che configura tale possibilità come mera eccezione, ponendo in secondo piano il principio fondamentale dell’interesse del minore a vedere riconosciute e tutelate relazioni affettive stabili;
negli ultimi decenni, si è registrata una flessione significativa nel numero delle adozioni in Italia, con una riduzione marcata dei minori adottati da coppie italiane. La Commissione per le adozioni internazionali (CAI), prendendo in considerazione e mettendo a confronto il numero di coppie che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia di minorenni stranieri nei primi semestri degli anni che vanno dal 2014 al 2024, ha evidenziato una diminuzione progressiva nel tempo dei minori adottati. Nell’arco del decennio che va dal I semestre del 2014, in cui le coppie richiedenti erano state 859, al I semestre del 2024, in cui sono pari a 234, è stato registrato un calo importante dell’73 per cento;
i dati raccolti dal sistema informativo in uso dalla Commissione per le adozioni internazionali permettono inoltre di analizzare i dati sugli altri principali protagonisti del fenomeno adottivo, ovvero i bambini e le bambine adottati. Nel I semestre del 2024 sono stati 300 i minorenni per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia, nel 2014 erano stati 1.033, tre volte in più rispetto al I semestre 2024;
considerando il motivo della dichiarazione dello stato di adottabilità dei minorenni, emerge che, al netto dei casi per i quali l’informazione non è nota (34 casi), nella maggior parte dei casi (circa il 79 per cento), i bambini risultano vittime di abbandono. Decisamente più bassa la quota di casi in cui il motivo è da ricondurre alla perdita della responsabilità genitoriale (11 per cento), mentre più marginali sono i casi di rinuncia (8 per cento). Secondo UNICEF sarebbero comunque 200 milioni i bambini abbandonati nel mondo;
numerosi studi hanno inoltre mostrato che i bambini cresciuti in istituti tendono a soffrire di maggiori problemi psicologici, sociali e fisici rispetto a quelli cresciuti in un contesto familiare. Attraverso l'adozione, i bambini hanno la possibilità di formare legami affettivi duraturi, fondamentali per lo sviluppo di una sana autostima e per il successo nelle relazioni interpersonali future;
l'estensione dei diritti di adozione alle persone singole e alle coppie, indipendentemente dal loro status coniugale, risulta pertanto conforme ai principi di uguaglianza e non discriminazione, e promuove un accesso equo alle opportunità di formare una famiglia, come sostenuto dalla giurisprudenza internazionale;
l'ampliamento delle possibilità di adozione ha altresì un impatto socio-economico significativo, che va ben oltre i benefici immediati per le famiglie e i bambini coinvolti, alleviando la pressione sui servizi di assistenza all'infanzia e migliorando il benessere sociale complessivo,
impegna il Governo a proporre al Parlamento una revisione organica della legge n. 184 del 1983, al fine di superare l’attuale impostazione gerarchica nell’accesso all’adozione e di ampliare i soggetti legittimati all’adozione piena, includendo anche le persone singole e le coppie non coniugate, nel rispetto dell’interesse superiore del minore e in coerenza con i principi di eguaglianza sostanziale sanciti dall’articolo 3 della Costituzione e con l’evoluzione della giurisprudenza in materia.