Pubblicato il 26 febbraio 2025, nella seduta n. 278
UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, FLORIDIA Aurora - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
ai sensi dell’articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione (commi 1, 2, 3 e 4) e con caratteristiche rifrangenti (comma 5);
alla consegna delle targhe, le cui caratteristiche costruttive, dimensionali, cromatiche e di leggibilità sono stabilite con apposito regolamento, provvede direttamente l’Istituto poligrafico dello Stato;
i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili e quando, a causa del deterioramento, non lo sono più, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nuova immatricolazione del veicolo (articolo 102, comma 4), con le procedure indicate nell’articolo 93 del codice della strada per la prima immatricolazione;
per la violazione degli obblighi sulla regolarità della targa, infatti, sono previste sanzioni che vanno dal pagamento di una somma da 42 a 173 euro, in caso di circolazione con una targa non chiaramente e integralmente leggibile (articolo 102, comma 7) e, da 26 a 102 euro, quando la targa è deteriorata al punto da perdere le caratteristiche di rifrangenza, cui si aggiunge, in questo caso, la sanzione accessoria del ritiro della targa (articolo 100, commi 13 e 15) e il conseguente fermo amministrativo del veicolo (articolo 216, comma 1);
considerato che:
spesso accade, a seguito di un incidente o soprattutto in sede di revisione dei veicoli, che emerga la necessità di sostituire le targhe a causa o della scarsa leggibilità dei dati alfanumerici relativi all’immatricolazione o del precoce deterioramento delle caratteristiche di rifrangenza anche di una sola delle targhe;
l’ispezione relativa al deterioramento delle targhe viene effettuata mediante un controllo meramente visivo e non è standardizzata da una procedura di misurazione tecnica, il che non consente agli operatori di avere dei parametri uniformi, che dovrebbero invece essere stabiliti con apposito regolamento ministeriale e applicati su tutto il territorio nazionale;
di conseguenza, per non incorrere nelle sanzioni, i proprietari dei veicoli si vedono costretti a richiedere una reimmatricolazione, al solo fine di ottenere nuove targhe leggibili e quindi regolari ai sensi delle disposizioni di legge, con la conseguenza di dover poi modificare anche la carta di circolazione e il contratto relativo alla polizza assicurativa;
peraltro, i costi amministrativi totali attualmente previsti per una nuova immatricolazione, tenuto conto degli emolumenti e dei diritti relativi alla registrazione presso la motorizzazione civile e il pubblico registro automobilistico, delle imposte di bollo e del costo delle targhe, a seconda delle caratteristiche dimensionali relative alla tipologia di veicolo, ammontano a 140 euro circa, cui si aggiungono eventuali costi per il servizio di intermediazione qualora il proprietario dovesse rivolgersi a uno sportello telematico dell’automobilista dell'ACI o a un'agenzia di pratiche auto per il disbrigo delle procedure;
la previsione di un obbligo di reimmatricolazione del veicolo a causa di un mero deterioramento anche di una sola delle targhe, con conseguente carico di tutti i costi relativi, è un inutile aggravio non solo procedurale, sebbene i procedimenti siano ormai espletabili per via telematica, ma soprattutto economico per i cittadini;
sarebbe sufficiente, infatti, prevedere la possibilità di richiedere un semplice duplicato di entrambe o anche di una sola delle targhe eventualmente deteriorate o non più rifrangenti, in modo da ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli utenti, cosa che peraltro già avviene in altri Paesi europei, come la Germania, dove le procedure sono notevolmente più semplici e gli oneri significativamente più bassi;
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno uniformare le procedure di controllo delle targhe in sede di revisione dei veicoli e introdurre nel codice della strada un’apposita disposizione normativa che consenta ai proprietari dei veicoli, per i casi di targhe non più leggibili, a causa del deterioramento o della perdita delle caratteristiche di rifrangenza, di richiedere un semplice duplicato, senza dover sostenere gli oneri procedurali e soprattutto amministrativi, dovuti all’obbligo di reimmatricolazione dei veicoli, sui quali peraltro attualmente gravano, per i casi di violazione, anche pesanti sanzioni.