Pubblicato il 26 febbraio 2025, nella seduta n. 278
SILVESTRONI, BERRINO, RASTRELLI, CAMPIONE, SISLER, RAPANI, SALLEMI, PETRENGA
Il Senato,
premesso che:
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata ufficialmente a Nizza il 7 dicembre 2000, riconosce e rispetta, all'articolo 25, il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;
la popolazione anziana è in costante aumento, determinando conseguentemente una crescita delle esigenze legate alla salute, all’assistenza e al benessere;
stando alle previsioni demografiche, entro il 2050 l'Europa registrerà un forte aumento della popolazione ultrasessantacinquenne (stimato a 58 milioni, pari al 77 per cento); a registrare il maggiore incremento saranno le fasce di età più elevate (ottantenni e ultraottantenni) e questa tendenza influirà su diversi aspetti della vita quotidiana e potrebbe accrescere lo stato di insicurezza per queste persone;
l’evoluzione demografica e l’aumento di fenomeni di violenza (intesi anche come atti di aggressione, lesioni, furti, scippi commessi nei luoghi pubblici o mezzi di trasporto) su tutto il territorio nazionale sono fattori che richiedono, con maggiore urgenza, sia l’introduzione di misure finalizzate all’inasprimento delle pene per chi commette questi atti vili, sia la creazione di una “rete di protezione” che segua i medesimi principi del “codice rosso”, che rafforza la tutela prevista per chiunque sia vittima di violenze, atti persecutori e maltrattamenti;
considerato che:
in Italia, la legge che riguarda le violenze commesse contro gli anziani è stata aggiornata dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che introduce disposizioni specifiche per la protezione degli anziani, promuovendo la dignità, l'autonomia e l'inclusione sociale, oltre a misure preventive contro la fragilità e l'isolamento della popolazione anziana, attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio. In particolare la normativa reca, altresì, disposizioni volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva, promuovendo nel contempo la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché misure volte a semplificare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, assicurando la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine;
è stato approvato in prima lettura in Senato nella XIX Legislatura e adesso al vaglio dell’altro ramo del Parlamento un disegno di legge (AS 586) recante “Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane”, che prevede pene più severe per chi abusa della vulnerabilità delle persone anziane; la proposta normativa, in particolare, modifica l'articolo 643 del codice penale ed inasprisce le pene già previste, disponendo la reclusione dai 2 ai 6 anni per chi commette tali reati, e ripropone il contenuto dell'AS 980, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura, nel corso della XVIII Legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Il disegno di legge introduce inoltre la fattispecie di abuso delle condizioni di vulnerabilità della persona, anche a causa dell’età avanzata, nel reato di circonvenzione d’incapace. In questo caso la pena prevista dall’articolo 643 del codice penale va dai 2 ai 6 anni, rispetto a quella prevista per il reato di truffa che arriva ad un massimo di 3 anni senza circostanze aggravanti,
impegna il Governo:
1) a intervenire sulla disciplina in materia di percosse, lesioni personali, rapina e circonvenzione di incapace, prevista agli articoli 581, 582, 628, e 643 del codice penale, inasprendo le pene già stabilite qualora questi reati siano commessi nei confronti di persone che abbiano compiuto i 70 anni di età;
2) ad istituire un “codice rosso per gli anziani”, che dia priorità alle denunce ed alle indagini riguardanti casi di violenza commessi nei confronti delle persone anziane;
3) a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto contro gli abusi fisici, psicologici ed economici ai danni degli anziani, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e il potenziamento degli strumenti di denuncia.