Pubblicato il 25 febbraio 2025, nella seduta n. 277
SENSI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, D'ELIA, DELRIO, FINA, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MELONI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
con la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, è stato approvato in Italia il cosiddetto “oblio oncologico”, il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica;
si stima che in Italia la legge riguardi circa una persona su sessanta. Nel nostro Paese sono circa 1 milione le persone che hanno ricevuto una diagnosi di tumore e risultano essere guarite da almeno dieci anni. A questo numero si aggiungono circa 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi di tumore, anche se ancora non sono trascorsi dieci anni dalla diagnosi;
nel corso del 2024 sono stati adottati i primi tre decreti attuativi, dei quattro previsti, che forniscono le indicazioni sull’attuazione del diritto all’oblio oncologico;
il primo, risalente al 22 marzo 2024, stabilisce quali siano le patologie per cui è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico, rispetto al limite generale dei dieci anni dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico. In ambito ginecologico, la riduzione a cinque anni riguarda i tumori al corpo dell’utero, senza limite di età;
il secondo decreto, risalente al 30 luglio 2024, disciplina le modalità di richiesta della certificazione che attesta l'avvenuto oblio oncologico;
il terzo decreto, del 9 agosto 2024, stabilisce che il certificato di oblio oncologico possa essere presentato anche durante le pratiche di domanda per adozioni di minori, aprendo così questa opportunità anche a ex pazienti oncologici;
la legge, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, relativo all’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, prevede, “nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, la promozione di “specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”;
manca il suddetto decreto, che da informazioni di stampa sarebbe in elaborazione, che riguarda appunto le procedure concorsuali per l’accesso al lavoro e stabilisce che in tutti i concorsi e selezioni per l’accesso al lavoro, pubblici e privati che prevedono l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute, non possano essere richieste informazioni relative allo stato di salute del candidato rispetto a malattie oncologiche da cui è guarito;
l’attuazione della citata previsione normativa prevede l’adozione di un decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro,
si chiede di sapere:
in quali tempi sarà adottato il quarto decreto interministeriale;
quali siano, a distanza di oltre un anno, gli ostacoli burocratici alla definizione del quarto decreto attuativo, fondamentale per l’efficacia effettiva della legge sull’oblio oncologico, ostacoli che impediscono ai cittadini interessati di potersi vedere riconosciuto il diritto di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.