Atto n. 3-01663 con carattere d'urgenza

Pubblicato il 4 febbraio 2025, nella seduta n. 269

FAZZONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 ha precisato che, quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo tra imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna, e non devono essere a carico esclusivo della mandataria;

in molti e frequenti casi, le stazioni appaltanti (generalmente enti pubblici territoriali) hanno richiesto, con specifiche clausole contrattuali determinate all’esito di procedure di gare pubbliche, alle imprese consorziate in associazioni o raggruppamenti, che la fatturazione delle prestazioni fosse svolta dalla sola capogruppo mandataria (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione) in maggiore adesione all’ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici che prevede le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento;

tali imprese hanno, in buona fede e per obblighi contrattuali, assecondato e ottemperato a questa richiesta delle stazioni appaltanti;

dal 2018 al 2023 si è quindi consolidata tale prassi operativa che, apparentemente non rispettosa del principio di diritto, ha comportato la fatturazione “accentrata”, da parte della mandataria capogruppo alle stazioni appaltanti, dell'intera prestazione di servizi resa;

in molti casi si è trattato di operazioni caratterizzate da regimi IVA non omogenei, applicandosi il regime IVA ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e il cosiddetto split payment, con assolvimento dell'IVA da parte della stazione pubblica appaltante, sulle fatture ricevute, senza esposizione dell'IVA, dalla mandataria capogruppo;

l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le imprese consorziate o raggruppate avrebbero dovuto fatturare separatamente la propria quota di esecuzione del servizio esclusivamente alla stazione appaltante e ha iniziato a contestare l'indebita detrazione dell'IVA operata dalle mandatarie sulle fatture emesse nei loro confronti dalle mandanti (nonostante l'imposta sia stata integralmente assolta dagli enti pubblici territoriali che hanno ricevuto le fatture dalle mandatarie, in regime di split payment, e, in molti casi, anche dalle mandanti che hanno esercitato la rivalsa IVA nei confronti delle mandatarie e l'hanno versata all'erario);

le imprese mandanti e mandatarie consorziate e le stazioni appaltanti, che non hanno operato secondo il principio di diritto indicato dall'Agenzia delle entrate, ma ottemperando agli obblighi contrattuali imposti dagli enti pubblici, rischiano di dover affrontare un contenzioso fiscale rispetto a diverse contestazioni;

a seguito del recupero dell'IVA dalle mandatarie per illegittima detrazione, l'Agenzia delle entrate sarebbe comunque tenuta a restituire la stessa alle mandanti, dal momento che può incassare l'IVA una volta sola;

ma soprattutto a seguito del recupero dell'IVA le mandatarie per errata fatturazione sarebbero legittimate a recuperare dall’ente pubblico, che sarebbe comunque tenuto a restituire l'IVA addebitata erroneamente;

al fine di evitare pertanto molti contenziosi dall'esito incerto e lungo, laddove non siano ravvisabili comportamenti frodatori (essendo stata l'IVA integralmente assolta dalle stazioni appaltanti e dalle mandanti), oltre ad impegni finanziari notevoli anche da parte degli enti pubblici committenti, che dovrebbero restituire parte dell’IVA loro addebitata erroneamente, sarebbe necessaria ed esaustiva l’adozione di un provvedimento normativo che consenta la prosecuzione della prassi operativa adottata dagli enti pubblici;

infatti, nelle more, molti uffici dell’Agenzia delle entrate hanno avviato azioni di verifica nei confronti delle aziende, per cui si ritiene molto stringente tale esigenza soprattutto per gli enti pubblici committenti,

si chiede di sapere:

se il principio di diritto n. 17/2018 dell’Agenzia delle entrate, alla cui applicazione sono ipoteticamente ricollegate ingentissime violazioni fiscali, sia proveniente da sentenze della Corte di cassazione, e quali, o se sia frutto di elaborazione interna alla pubblica amministrazione;

se il principio di diritto n. 17/2018, che regola le modalità di fatturazione, negli appalti pubblici, dei raggruppamenti temporanei di imprese verso la stazione appaltante, sia stato inviato, e quando, alle diverse stazioni appaltanti, allo scopo di evitare l’insorgere di vertenze come quella in essere, con richiesta di stringente applicazione; nel caso sia stato comunicato, per quale motivo diverse stazioni appaltanti della pubblica amministrazione abbiano continuato a prevedere gare d’appalto in asserita violazione di tale principio di diritto;

se l’asserita violazione del citato principio di diritto sia stata contestata a tutte le aziende quali mandatarie di raggruppamenti temporanei di impresa;

se l’asserita violazione sia contestata anche alle diverse stazioni appaltanti, nella loro veste di enti pubblici, o solo anche alla persona del loro legale rappresentante, che hanno ricevuto e quietanzato fatture, a dire di controparte, erroneamente emesse, erroneamente registrate ed erroneamente pagate;

se non appaia un'affermazione in evidente violazione sia del principio costituzionale, stabilito dall’articolo 97 della Costituzione, che sancisce l’imparzialità della pubblica amministrazione, che del principio di affidamento e buona fede, immanente nei rapporti tra pubblica amministrazione e contribuente, espressamente ricordato dall’articolo 10, comma 1, dello statuto del contribuente, laddove non tiene conto: che le “previsioni contrattuali” sono formate, previste, messe a gara, e sottoscritte da altra articolazione della pubblica amministrazione che le contesta; che gli asseriti “comportamenti contrari alle stesse” sono previsti e pretesi da enti locali della medesima pubblica amministrazione che li contesta; che il principio di diritto n. 17 del 2018, e la risposta dell’Agenzia n. 47/2024, non sono norme di legge;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare un provvedimento normativo affinché le aziende impegnate nell’esecuzione di opere e servizi in appalti pubblici possano operare in maggiore conformità fiscale, eliminando rischi di molti e lunghi contenziosi anche di notevole entità ed un’inutile pratica di restituzione ai vari soggetti lo stesso importo dell’IVA recuperata.