Atto n. 4-01771

Pubblicato il 29 gennaio 2025, nella seduta n. 268

MINASI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. -

Premesso che:

il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ha dato attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva (UE) 2012/19 sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), integrando il sistema di responsabilità estesa del produttore per la filiera delle stesse apparecchiature;

all’art. 8, il decreto pone in capo ai produttori una serie di obblighi che possono essere adempiuti mediante sistemi di gestione individuali o collettivi;

in data 31 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2023, n. 214, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che all’art. 6 ha modificato l’art. 8 del decreto legislativo n. 49 inserendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Questi ultimi prevedono in capo ai sistemi di gestione individuali e collettivi l’obbligo di assicurare la pubblicità, anche mediante diffusione tramite sito web, delle informazioni relative ai cosiddetti contributi ambientali e al periodo della loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti. Le informazioni sono pubblicate e aggiornate entro 30 giorni dalla determinazione del valore dei contributi, anche ove questi siano stati determinati computando gli avanzi di gestione;

gli obblighi di pubblicazione da una parte garantiscono il diritto degli utenti ad accedere alle informazioni sul valore del contributo ambientale, poiché quest’ultimo grava, in ultima analisi, sugli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e dall’altra parte favoriscono la correttezza dei rapporti tra i sistemi di gestione che operano nella filiera, che devono essere improntati al rispetto delle regole della concorrenza (art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); tuttavia sembra che non tutti i sistemi di gestione ottemperino agli obblighi di pubblicazione;

considerato che ai sensi dell’art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica svolge anche funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, che includono la verifica del funzionamento dei sistemi di gestione in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore (comma 1, lettera h)),

si chiede di sapere quali siano le misure attuate dal Ministero, anche attraverso l’attività dell’”organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui all’art. 8, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo n. 49 del 2014 da parte dei sistemi individuali e collettivi operanti nella filiera della responsabilità estesa delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per prevenire ulteriori violazioni degli obblighi di pubblicazione.