Atto n. 4-01622

Pubblicato il 27 novembre 2024, nella seduta n. 246

FREGOLENT, BORGHI Enrico, MUSOLINO, PAITA, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, reca la normativa quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea: essa ha subito due modifiche di censura della Corte costituzionale in 5 anni, su temi strategici quali il rientro in rimessa e il registro elettronico per la concessione di nuove autorizzazioni;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante questi richiami della Consulta e i noti problemi di funzionamento del trasporto pubblico non di linea, ha adottato i decreti attuativi delle disposizioni introdotte nel 2019, fortemente criticati dalle categorie e dagli operatori;

con il decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024 sono stati fissati criteri e requisiti per i noleggi con conducente, che vanno oltre quanto previsto dal dettato normativo di rango primario, ovvero 20 minuti di attesa tra una corsa e un’altra per il noleggio, a meno di non voler rientrare ogni volta in rimessa, e una profondissima attività di profilazione dei servizi e dei passeggeri;

il decreto, adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come da ultimo novellato nel 2019, è stato già censurato dalle due autorità competenti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità di regolazione dei trasporti, con un atto di segnalazione congiunto relativo a “criticità concorrenziali concernenti i servizi di trasporto pubblico non di linea tramite taxi e noleggio con conducente”, pubblicato l’11 giugno 2024;

sul tema del contingentamento delle licenze a Barcellona è intervenuta di recente la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza della I sez. 8 giugno 2023, C-50/21), segnalando in particolare come “ai sensi dell’articolo 106 TFUE, le imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale (SIEG) sono comunque soggette alle regole di concorrenza, potendosi derogare alle stesse solo laddove sia dimostrato che queste si pongano come un ostacolo all’adempimento del servizio di interesse economico generale”;

la stessa Corte, sulle restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, ha ricordato che nell’inquadramento giuridico della vicenda “possono essere ammesse solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo” (sentenza 7 settembre 2022, C-391/20);

è opportuno ricordare come siano in arrivo con l’anno giubilare circa 30 milioni di pellegrini a Roma e, giocoforza, si preveda un incremento di afflusso anche nelle altri grandi città turistiche: alcuni studi dimostrano che il suddetto decreto, con l’attesa minima di 20 minuti, unitamente all’attuale congestione delle città e la carenza di offerta tra taxi e NCC, incrementerà nel breve di un ulteriore 60 per cento il tasso di corse inevase, un livello incredibilmente alto che si aggiunge alla già insufficiente performance di risposta del settore del trasporto pubblico non di linea;

il rischio è quindi di avere a Roma oltre 300.000 corse in meno al mese, spostamenti necessari ed essenziali per garantire la mobilità e il diritto di muoversi di cittadini e turisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in vista dell’anno giubilare e dell’incremento esponenziale di turisti e pellegrini, intenda valutare di sospendere per un anno l’efficacia del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per ovviare alle criticità descritte.