Atto n. 4-01415

Pubblicato l'11 settembre 2024, nella seduta n. 218

MAGNI - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e della giustizia. -

Premesso che:

in data 23 aprile 2024 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 55 recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”;

la legge definisce la professione del pedagogista e quella dell’educatore professionale socio-pedagogico;

prevede l’obbligo di iscrizione dei lavoratori all’albo professionale per esercitare le professioni pedagogiche e educative;

definisce i requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia;

molti lavoratori attualmente stanno esercitando questa professione ma non possiedono il titolo di laurea previsto e, invece, possiedono i titoli richiesti dalle singole Regioni per svolgere l’attività;

il termine ultimo per l’iscrizione agli albi da parte dei lavoratori è stato fissato per il giorno 6 agosto 2024 e poi prorogato a data da destinarsi;

per quei lavoratori che non possiedono il titolo di laurea previsto è impossibile perfezionare tale requisito entro la data prevista e pertanto non potranno svolgere in futuro la professione e saranno licenziati e i loro datori di lavoro avranno un problema consistente di carenza di manodopera;

considerato che:

ai sensi dell’art. 7 della legge n. 55 del 2024, per i cittadini di Paesi extra UE residenti in Italia l'iscrizione agli albi è subordinata alla verifica della condizione di reciprocità;

oltre ai cittadini comunitari, in base al decreto legislativo n. 286 del 1998 (art. 2) e al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (art. 1), in generale, i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo prevedano di introdurre un periodo transitorio entro il quale il lavoratore possa perfezionare il titolo di studio richiesto e se non vogliano valutare, a partire dall’anno accademico 2024/2025, l’opportunità di stabilire delle equipollenze con gli attuali titoli richiesti dalle Regioni per i lavoratori che svolgono la professione di educatori professionali socio-pedagogici;

se non vogliano altresì attivarsi al fine di modificare l’art. 7 della legge n. 55 del 2024 e, nel mentre, adottare una nota interpretativa dello stesso art. 7, riconoscendo ai cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia la parità di trattamento ai fini dell’iscrizione agli albi, superando in tal modo la verifica della condizione di reciprocità con i Paesi di origine degli interessati.