Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09025

Atto n. 4-09025

Pubblicato il 7 luglio 2005
Seduta n. 838

CICCANTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso:

che alcuni dirigenti scolastici in servizio presso varie scuole della provincia di Ascoli sono stati assegnati per l’anno scolastico 2005/2006 a sedi di servizio diverse da quelle di attuale titolarità, come da comunicazione del 23.6.2005 della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche di Ancona;

che i predetti dirigenti, con nota del 3.6.2005, hanno chiesto alla predetta Direzione generale il riesame dei provvedimenti emanati e la conferma delle precedenti sedi di servizio per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2005/2006, per le seguenti motivazioni:

le sedi assegnate ai singoli dirigenti non rientrano tra quelle richieste dagli stessi per il rinnovo dell’incarico;

le situazioni esistenti nelle istituzioni scolastiche rendono opportuno – nell’interesse dell’Amministrazione – la permanenza in servizio di dirigenti con piena conoscenza delle problematiche correlate;

i diversi progetti in atto nelle istituzioni scolastiche richiedono la continuità dell’incarico dirigenziale, a tutela della credibilità verso l’utenza e della professionalità dei dirigenti;

i provvedimenti emanati dalla Direzione generale appaiono in contrasto con quanto previsto nell’ultimo capoverso del comma 3, articolo 23, del vigente contratto collettivo per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, che recita: “L’incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni dal termine dell’incarico precedente”;

che alcuni di questi dirigenti hanno già chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio per altri due anni e la loro cessazione dal servizio è fissata al 31.8.2007;

che, nel provvedimento adottato, è assente ogni presupposta valutazione dell’incarico in atto, da esprimere con le procedure e le garanzie previste dall’art. 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

che del tutto generica appare la motivazione: “... valutate le esigenze di servizio e tenuto conto dell’esperienza maturata, nonché delle capacità dimostrate dalla S. V. nell’espletamento dell’incarico dirigenziale in atto ...”, contenuta nella nota del Direttore generale presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche di Ancona, che risulta identica per le comunicazioni di incarico e di assegnazione di sede indirizzate a tutti i dirigenti scolastici della Regione Marche,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che la procedura applicata dal Direttore generale presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche di Ancona sia parziale, punitiva e carente di motivazione;

se non risponda meglio ad elementi di efficienza ed efficacia del servizio, oltre che di funzionalità, la permanenza dei citati dirigenti nelle istituzioni scolastiche nelle quali prestano servizio da vari anni, che rientrano pienamente nella previsione della normativa contrattuale di cui in premessa;

se non si ritenga, in sede di autotutela, di annullare i provvedimenti adottati, in quanto contrari alla norma suddetta, anche per non esporre l’Amministrazione al rischio di soccombere a seguito di eventuali ricorsi giurisdizionali, sicuramente invocabili, stante la palese illegittimità degli stessi;

se non si ritenga, comunque, di dover revocare per le valutazioni di merito, legate alla migliore efficienza del servizio e dell’Amministrazione, il provvedimento di cui si tratta.