Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08955

Atto n. 4-08955

Pubblicato il 29 giugno 2005
Seduta n. 830

CICCANTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso:

che, nell’emanazione del bando del primo corso-concorso “riservato” sul reclutamento della dirigenza scolastica, sono stati esclusi i presidi incaricati provenienti dalla istruzione artistica, privi di laurea, benché agli stessi - giusta crcolare mnisteriale del 17.04.2002 - sia stato prorogato detto incarico dirigenziale anche per l’anno scolastico 2003/2004;

che gli stessi “presidi incaricati”, benché riammessi alla partecipazione del predetto corso-concorso a seguito di ordinanza del TAR del Lazio, si sono visti poi rigettare nel merito le loro ragioni dalla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 31.03.2005;

che con l’art. 1-octies del decreto-legge 31.01.2005, n. 7, convertito dalla legge 31.03.2005, n. 43, viene riconosciuto agli “aspiranti incaricati di presidenza da almeno un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione (del citato decreto), ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17.12.2002”, l’inserimento a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame, in coda alle graduatorie stesse;

che tale sanatoria, mentre riguarda i presidi incaricati senza laurea, per di più senza il requisito prescritto del triennio di incarico, ancorché abbiano superato le prove selettive di rito conseguenti alla loro “ammissione con riserva”, esclude tutte le altre figure professionali identiche, che non hanno fatto ricorso giurisdizionale, ma che hanno invece i requisiti prescritti del triennio di incarico, sicché situazioni sostanziali più meritevoli di tutela giuridica vengono trattate in modo peggiore rispetto ad altre solo formalmente tutelabili,

si chiede di conoscere:

come si intenda riallineare diritti e situazioni sostanziali di maggior tutela giuridica con altre situazioni già riconosciute con il richiamato art. 1-octies;

se non si intenda dare anche ai presidi incaricati per almeno un triennio la stessa possibilità di essere selezionati con gli stessi parametri selettivi (o addirittura più rigorosi) di coloro che sono stati “ammessi con riserva”, avendo potuto beneficiare solo di un vantaggio formale, originato da un’ordinanza sospensiva del TAR del Lazio, le cui ragioni sono state però riconosciute legislativamente, ancorché negate dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato.