Atto n. 3-01170 (in 1ª Commissione)

Pubblicato il 22 maggio 2024, nella seduta n. 192

D'ELIA, CAMUSSO, ROJC - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

Seif Bensouibat, cittadino algerino, rifugiato politico in Italia dal 6 dicembre 2013 e insegnante da numerosi anni presso il liceo francese “Chateaubriand” di Roma, lo scorso mese di gennaio 2024 in una chat chiusa ha espresso dichiarazioni critiche verso il Governo israeliano dovute al numero di vittime civili causate dalla campagna militare condotta nella striscia di Gaza a seguito dell’attacco terroristico condotto da Hamas;

l’insegnate algerino, incensurato e privo di carichi pendenti, a seguito dei commenti giunti a conoscenza dell’istituto francese e comunicati alla Digos, è stato dapprima sottoposto a perquisizione domiciliare alla ricerca di armi ed esplosivi e successivamente a distanza di pochi giorni convocato in Questura e informato dell’avvio a suo carico di un’indagine penale e del procedimento di revoca dello status di rifugiato con relativa convocazione innanzi alla commissione territoriale per il 1° febbraio;

dopo circa due mesi, trascorsi in libertà nel corso dei quali egli ha proseguito a svolgere le sue ordinarie mansioni, tranne quella lavorativa poiché nel frattempo è stato licenziato dal liceo francese proprio a causa dei post, gli è stato notificato provvedimento di revoca dello status di rifugiato, motivato dalla pericolosità per la sicurezza dello Stato italiano e la sua espulsione dal territorio nazionale con conseguente trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria;

di fronte al centro nel corso dei 4 giorni di detenzione numerosi alunni, genitori e insegnanti della scuola Chateaubriand hanno manifestato in solidarietà dell’insegnante;

il provvedimento di revoca dello status di rifugiato nel motivare la pericolosità di Seif Bensouibat lega i citati post al pericolo di terrorismo religioso di matrice jihadista, di radicalizzazione solitaria nonché al fenomeno dei “lupi solitari”;

tuttavia, il giudice di pace di Roma non ha convalidato il trattenimento dell’insegnante algerino nel centro per il rimpatrio di Ponte Galeria evidenziando “come nella fattispecie de qua, la Questura pone a giustificazione del trattenimento presso il CPR la mancanza di documento valido per l’espatrio e il rischio di fuga. Tale motivazione non appare plausibile atteso trattarsi di cittadino islamico che risiede in Italia da oltre 10 anni, con un lavoro stabile, una dimora stabile, agli atti contratto di locazione, incensurato”;

tali motivazioni attestano l’irragionevolezza della misura del trattenimento in relazione alle condizioni personali di Seif Bensouibat, residente a Roma da oltre 10 anni, con un proprio lavoro e con un alloggio regolare;

considerato che:

consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito come non costituiscano fondato motivo di revoca della protezione internazionale la mera declaratoria di pericolosità sociale se non suffragata da elementi concreti circa la commissione di reati di una gravità tale da compromettere la sicurezza pubblica o dello Stato (tra le tante si legga l’ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione speciale immigrazione, 18 novembre 2020);

anche la Corte di giustizia della UE è intervenuta in merito (tra le altre si vedano le cause C-8/22, C-663/21 e C-402/22), chiarendo che, affinché uno Stato membro possa revocare lo status di rifugiato a uno straniero, è necessario il ricorrere contestuale della condanna definitiva per un grave reato e della circostanza che la presenza dello straniero costituisca in sé un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. Egli deve, in particolare, costituire un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità;

come di tutta evidenza nessuno di tali requisiti ricorre nel caso del provvedimento di revoca dello status di rifugiato di Seif Bensouibat che, oltre ad essere del tutto irragionevole, è finanche lesivo delle garanzie costituzionali in materia di libertà di manifestazione di pensiero,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente verificare attraverso proprie iniziative che il provvedimento di revoca dello status di rifugiato emesso nei confronti del cittadino algerino Seif Bensouibat non abbia violato i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale in materia.