Pubblicato il 16 maggio 2024, nella seduta n. 190
AMBROGIO - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. -
Premesso che:
la legge 29 gennaio 1992, n. 113, così come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di porre a dimora un albero nel territorio comunale a seguito della registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato;
il Comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano, i cui oneri sono posti a carico di cittadini, imprese e associazioni per finalità celebrative o commemorative;
a ciascun Comune spetta di provvedere a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica;
due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco pubblica il bilancio arboreo del Comune sul sito istituzionale;
considerato che la piantumazione di nuovi alberi, soprattutto in aree urbane, contribuisce all’assorbimento di anidride carbonica e al miglioramento della qualità dell’aria, favorisce la mitigazione del calore e del rumore e, non da ultimo, costituisce un elemento centrale relativamente all’ecosistema e alla biodiversità urbana,
si chiede di sapere quale sia il quadro attuativo della richiamata legge, sia a livello nazionale che, puntualmente, a livello locale, e se i Ministri in indirizzo non intendano adottare iniziative di competenza finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa.