Pubblicato il 13 marzo 2024, nella seduta n. 168
MAGNI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Premesso che:
il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha istituito l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro (INL), operativa dal 2017;
il modello delineato ha mostrato i suoi limiti, rendendo le competenze degli ispettori INL, INPS e INAIL sovrapponibili e fungibili, e prevedendo il ruolo ad esaurimento per gli ispettori previdenziali e assicurativi;
tale impianto determina l'incapacità degli enti preposti a compiere un efficace accertamento e recupero dei propri crediti, producendo, altresì, una riduzione di circa 1.000 ispettori previdenziali, ed inficiando la lotta all'evasione contributiva e al contrasto all'economia sommersa;
peraltro, in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833 del 1978 ha attribuito la competenza alle ASL (artt. 20 e 21);
ad oggi, continua a porsi il tema del coordinamento dei controlli, essendo le ASL regolate dal sistema regionale, ed invece, ad esempio, l'Ispettorato gestito dal sistema centrale ministeriale;
è assolutamente urgente intervenire affinché vi sia una sede unitaria per realizzare una politica unica sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ha istituito il comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tuttora in vigore e pienamente funzionante, in capo al Ministero della salute, con una funzione teoricamente centrale nella gestione delle attività di vigilanza e prevenzione cui sono tenuti i diversi enti chiamati a svolgere il delicato ruolo di controllori;
a fronte di 1.700.000 imprese con dipendenti presenti nel nostro Paese, la fragilità del sistema e del servizio, nonché l'esiguità delle risorse, non consentono un numero di controlli incisivo per un'inversione di tendenza circa il numero degli infortuni e dei morti sul lavoro;
nel decreto-legge n. 19 del 2024, concernente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, figurano misure in materia di lavoro, quali quelle tese al potenziamento e all'incremento dell'efficienza delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
in particolare, all'articolo 31, comma 12, si dispone l'abrogazione degli articoli 6, comma 3, e 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 149 del 2015, con ciò eliminando il "ruolo ad esaurimento", e consentendo l'assunzione di nuovo personale ispettivo anche in INPS e INAIL,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rivedere l'organizzazione delle competenze quanto alle politiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in termini di gestione unitaria e coordinata, al fine di garantire maggiore incisività ed efficacia ai controlli;
se non intendano adottare iniziative efficaci in relazione ad un sostanzioso piano di assunzioni che reintegri gli organici degli ispettorati, ripristinando la competenza ispettiva in tutti gli enti interessati, nonché per valorizzare il ruolo degli ispettori di vigilanza dell'INPS.