Pubblicato il 28 febbraio 2024, nella seduta n. 164
PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, SBROLLINI, BORGHI Enrico - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. -
Premesso che:
il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
con la circolare n. 1714 del 20 aprile 2022, l'INPS ha stabilito che il "principio regolatore generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli", ma "i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti", ferma restando l'erogazione a un solo genitore "in presenza di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o provvedimento del giudice";
numerosi centri antiviolenza, CAF e patronati riferiscono della difficoltà delle donne vittime di violenza che, nella peculiare fase, straordinaria e transitoria in cui esse si allontanano dal coniuge o convivente violento (pur mantenendo formalmente la medesima residenza), trovando rifugio e ospitalità nei centri antiviolenza e case famiglia, "in condizioni di segretezza a tutela della propria incolumità", non riescono a ottenere una diversa ripartizione (parziale o integrale) dell'assegno unico e universale;
nei casi descritti, infatti, spesso è il genitore autore della violenza che continua a percepire, anche integralmente, l'assegno unico e universale, ancorché in presenza di ordinanze cautelari di divieto di avvicinamento al genitore vittima o di certificato di abbandono notificati all'INPS;
l'impossibilità di presentare un'ulteriore domanda o di modificare quella esistente per le donne vittime di violenza che riparano presso centri antiviolenza e case rifugio e, quindi, in presenza di situazioni tanto drammatiche quanto delicate, impone di chiarire e definire in maniera più adeguata e consapevole, anche solo a livello interpretativo, i principi di erogazione dell'assegno unico e universale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire che l'INPS possa consentire alle donne vittime di violenza presso case rifugio e centri antiviolenza di richiedere o modificare la propria domanda per l'assegno unico e universale, al fine di non vedere pregiudicato il proprio diritto a godere del beneficio.