Atto n. 4-00968

Pubblicato il 24 gennaio 2024, nella seduta n. 149
Risposta pubblicata il 14 marzo 2024 nel fascicolo n. 53

MINASI - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

dall’esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a 65 anni forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno emerge che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento del 28,9 per cento rispetto al dato relativo al medesimo periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008;

nella XIX Legislatura il Gruppo Lega Salvini premier ha presentato un disegno di legge, già proposto nella precedente Legislatura, in materia di circonvenzione di persone anziane, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito; anche il Governo è di recente intervenuto con una proposta normativa, al fine di reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani, rafforzando gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti;

premesso che, a quanto risulta alla firmataria della presente interrogazione:

tra i molteplici casi di circonvenzione di anziani, vi è il caso del signor F.L., ottantasettenne divorziato con due figli, ex dipendente di istituto bancario, in precarie condizioni di salute fisica e psichica, per il quale i figli richiesero un’amministrazione di sostegno al fine di tutelarlo, anche a seguito di alienazione di beni immobili per un valore irrisorio e molto al di sotto del valore di mercato;

le alienazioni dei beni del signor F.L. avvennero in favore della signora L.L., che risulta essere sua convivente da anni, nonché suocera del legale dello stesso signor F.L., avvocato E.D.P.;

nelle more della procedura di amministrazione di sostegno, il legale di F.L., avvocato E.D.P., si oppose alla nomina di un amministratore di sostegno e, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice tutelare dichiarò che F.L. non necessitava di un sostegno, condannando altresì i figli istanti a rifondere le spese legali;

successivamente i figli di F.L. presentarono reclamo presso la Corte di appello di Roma, sezione famiglia tutelare, ma anche in quella sede il reclamo venne rigettato e gli istanti condannati alle spese legali;

successivamente il legale dei figli di F.L in base a prove documentali chiese la trasmissione ex articolo 331, quarto comma, del codice di procedura penale degli atti alla Procura della Repubblica; ma la Corte d’appello omise di provvedere alla trasmissione degli atti d’ufficio, tra l’altro in una peculiare sede quale quella di “volontaria giurisdizione” che si attiva per la tutela di soggetti fragili, minori e anziani, e emise sentenza di rigetto; pochi giorni dopo il rigetto della Corte d’appello la Procura provvide ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale con l’iscrizione di tre procedimenti penali per i reati di circonvenzione d’incapace, di falsa perizia, falso commesso da pubblico ufficiale, falso ideologico in concorso tra più persone, tutti reati perseguibili d’ufficio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di accertare la conformità alle norme di legge dell’attività degli uffici della Corte di appello di Roma, e far sì che la normativa in materia di tutela delle persone anziane dalle truffe sia effettiva e efficace.