Atto n. 4-00861

Pubblicato il 29 novembre 2023, nella seduta n. 130

MAGNI - Ai Ministri della cultura, del turismo e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

com’è noto nel settore dello spettacolo operano decine e decine di migliaia di lavoratori in condizioni di particolare fragilità, spesso con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;

in particolare, rispetto ai 270.000 lavoratori a tempo determinato, alcuni sono impegnati solo saltuariamente nel settore, svolgendo pochissime giornate in un anno, e si contano oltre 22.000 lavoratori appartenenti alle fasce economiche più deboli, cioè con un reddito non superiore a 25.000 euro;

ferme le prerogative riservate alla contrattazione, la legge n. 106 del 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

alla legge delega è seguito l’annuncio, il 28 agosto 2023, dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo;

la bozza del testo del provvedimento prevede l’introduzione strutturale di un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo a talune condizioni, particolarmente stringenti ed escludenti di fatto per buona parte i lavoratori precari del settore;

in particolare, occorre essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; l’aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015; infine non essere titolare di trattamento pensionistico;

nella versione all’esame l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive; inoltre, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

la misura giornaliera dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente alla presentazione della domanda. L’indennità dovrebbe essere corrisposta in un’unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità telematiche indicate dall’INPS stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza;

considerato che:

la disciplina contenuta nello schema di decreto non esaurisce le istanze dei lavoratori dello spettacolo ma al contrario rappresenta, a parere dell’interrogante, una risposta parziale che esclude intere categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali non sono previste a legislazione vigente adeguate misure di welfare che di certo non possono essere sostituite da una limitata forma di sostegno al reddito su cui solo una parte dei lavoratori discontinui potranno contare;

in particolare occorre intervenire compiutamente sul riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali; occorre altresì provvedere all'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno dare realmente attuazione alla legge delega n. 106 del 2022 e, nel rispetto delle prerogative proprie della contrattazione, prevedere idonee forme di tutela per i lavoratori che a vario titolo operano nel settore dello spettacolo.