Atto n. 3-00564 (in 10ª Commissione)

Pubblicato l'11 luglio 2023, nella seduta n. 85
Svolto il 30 novembre 2023 nella seduta n. 138 della 10ª Commissione

PIRRO, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, DE ROSA, MARTON, BEVILACQUA, LOREFICE, NATURALE - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

nell’ Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, viene individuata la figura dell’autista soccorritore;

con l'Atto 22 maggio 2003 n. 1711, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”, considerando anche l’autista soccorritore;

considerato che la materia è riservata alle competenze statali, cosi come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 37 del 2009 della Regione Basilicata, recante “Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore”, perché adottata in violazione del limite imposto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni. Secondo la Corte costituzionale, quindi, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, che ha competenze sulla istituzione delle figure sanitarie o tecniche sanitarie;

considerato, inoltre, che:

il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza-urgenza risulta essere il primo anello della catena di accesso ai servizi sanitari;

in assenza della figura professionale dell'autista soccorritore permane una vistosa lacuna del sistema di assistenza sanitaria pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore.