Pubblicato il 12 aprile 2023, nella seduta n. 55
PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. -
Premesso che:
il 3 aprile 2023 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha reso noto di aver sanzionato le società Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per pratiche commerciali scorrette, rispettivamente per 400.000, 300.000, 200.000 e 100.000 euro;
le istruttorie dell’antitrust hanno accertato comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore;
sono emerse, in particolare, criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine a situazioni di fatturazione post recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore;
secondo l’Autorità, l’illegittima prosecuzione della fatturazione è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse società, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo;
l’importo della sanzione amministrativa originariamente era stato determinato in misura molto più elevata (4 milioni di euro per Fastweb e 4,2 per le altre compagnie) in ragione di più elementi: la gravità della condotta, l’elevato numero di recessi nel periodo considerato, la durata della violazione accertata (fatta risalire almeno al gennaio 2020) e la constatazione che la violazione è ancora in essere, nonché la recidiva;
l’antitrust ha però considerato circostanze attenuanti l’aver adottato iniziative per migliorare la gestione delle cessazioni e delle migrazioni e l’aver rimborsato i clienti a fronte delle segnalazioni ritenute fondate, ritenendole sufficienti per ridurre la sanzione pecuniaria nella misura di più del 90 per cento rispetto all’importo originariamente determinato,
si chiede di sapere:
quali iniziative anche di natura legislativa il Ministro in indirizzo intenda adottare perché in casi di particolare gravità come quello descritto il riconoscimento delle circostanze attenuanti non possa determinare una riduzione così elevata della sanzione;
come, per quanto di competenza, intenda agire affinché l’intervento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette avvenga con maggiore tempestività e non dopo più di 2 anni come in questo caso;
se non ritenga opportuno informare il Parlamento su quanto accaduto, nel rispetto dell’autonomia delle autorità indipendenti garantita dalla legge, con particolare riferimento alla tenuità delle sanzioni rispetto ai profitti maturati anche in ragione delle pratiche sanzionate con grave pregiudizio per gli utenti.