Atto n. 4-00302

Pubblicato il 15 marzo 2023, nella seduta n. 49

IANNONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l’articolo 45 della Costituzione riconosce la "funzione sociale" della cooperazione "a carattere di mutualità" e senza fini di speculazione privata, in quanto strumento di garanzia e di diffusione della "democrazia economica" (atti dell’Assemblea costituente, II, 1946-48, pagine 3990 e seguenti), vincolando il legislatore ordinario e l’amministrazione a garantire, con opportuni controlli, la conservazione del carattere e delle finalità. Per "carattere di mutualità" la dottrina specializzata intende l’autogoverno della cooperativa, come autogestione democratica, e l’autodeterminazione nella condotta gestionale: non a caso gli amministratori devono essere scelti tra i soci, all’opposto di quanto avviene per le società per azioni, per le quali non vale l’equazione amministratore uguale socio e la gestione della società può essere affidata a terzi. La partecipazione dei soci per essere effettiva presuppone una completa e tempestiva informazione, soprattutto nel caso di atti di straordinaria amministrazione, quali fusioni ed incorporazioni;

la Banca 2021 credito cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania (in origine cassa rurale e artigiana del Cilento), con sede a Vallo della Lucania (Salerno), è una società a vasta base sociale, con circa 7.000 soci, ed è tra le maggiori banche di credito cooperativo dell’Italia meridionale, operando la stessa in tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria) ed in quattro province (Salerno, Potenza, Matera e Cosenza), dove è presente con 25 agenzie;

è in atto l’esautoramento della compagine sociale dal procedimento di incorporazione della Banca 2021 nella Banca di credito cooperativo di Buccino e dei comuni cilentani, un procedimento che è stato avviato senza alcun coinvolgimento dei soci dell'incorporanda Banca 2021, neppure a livello di sommarie informazioni, tanto che i soci si vedranno convocati in assemblea straordinaria per la mera ratifica dell'incorporazione, in pratica decisa dai presidenti e legali rappresentanti delle due banche di credito cooperativo con un’operazione verticistica alla quale, per il difetto di informazione, mancherà un consenso consapevole da parte della base sociale;

tale modalità decisionale viola l’art. 2, secondo capoverso, dello statuto sociale della Banca 2021, a norma del quale la banca di credito cooperativo "è impegnata (...) a rendere effettiva (...) la partecipazione dei soci alla vita sociale" (effettività che presuppone l’informazione), nonché in parimenti evidente violazione dell’art. 35 dello statuto stesso e dell’art. 2505, comma 1, del codice civile nel combinato disposto con l’art. 2365, comma 1, che attribuiscono la materia delle fusioni e delle incorporazioni all’esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria dei soci (Cassazione civile, sezione I, 11 dicembre 2000, n. 15599, estensore Criscuolo);

l’omessa informazione dei soci dell'incorporanda Banca 2021 annulla il loro diritto all’informazione, un diritto che è considerato un elemento fondamentale della governance di ogni tipo di società e, in particolare, delle società cooperative (art. 2545 del codice civile; art. 17-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; decreto ministeriale 18 settembre 2014);

l’incorporazione, oltre che anomala in quanto invertita, essendo la banca incorporante, la Banca di credito cooperativo di Buccino e dei comuni cilentani, più piccola della Banca 2021, contrasta del tutto con le scelte di fondo sottese alla costituzione dei gruppi bancari cooperativi ai sensi della legge 8 aprile 2016, n. 49, che privilegia l'aggregazione e non la concentrazione che, a causa del gigantismo della cooperativa, finisce per provocare gravi contraddizioni di scala, quali la disaffezione dei soci, lo scollamento della compagine sociale dalla governance, lo scadimento dei livelli di partecipazione dei soci alla vita della cooperativa, allontanandola decisamente dal modello di cooperazione protetta ed incentivata dall’articolo 45 della Costituzione;

l’aggregazione è forma di organizzazione della categoria del credito cooperativo che, nel rispetto del pluralismo aziendale, del carattere di mutualità e del ruolo localistico delle banche di credito cooperativo, assicura loro quei rapporti di coordinamento e quei vincoli di solidarietà categoriale, tali da garantirne solidità ed efficienza nell’interesse dei risparmiatori. La gestione di gruppo, in sostanza, giunge a costituire la vera e più valida alternativa alla concentrazione aziendale. L’aggregazione persegue gli stessi obiettivi: introduzione delle innovazioni tecnologiche, programmazione centralizzata, efficientamento funzionale, economie di scala, senza tuttavia provocare le contraddizioni di scala e gli inconvenienti e gli svantaggi del gigantismo, tra cui la perdita del carattere di mutualità e l’affievolimento della funzione localistica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda assumere per assicurare il rispetto dell’articolo 45 della Costituzione e delle altre disposizioni di legge e di statuto, che garantiscono ai soci il diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione attiva a una decisione di straordinaria portata, qual è l’incorporazione invertita che la BCC 2021 sta subendo.