Pubblicato l'8 marzo 2023, nella seduta n. 47
TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LICHERI Ettore Antonio, ALOISIO, NAVE, NATURALE, BEVILACQUA, PATUANELLI, PIRONDINI, CATALDI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". La disposizione è stata interessata da recenti sentenze di merito che ne hanno dato un’interpretazione pregiudizievole di un diritto riconosciuto anche dallo statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
diverse corti territoriali, infatti, hanno aderito alla prospettazione giurisprudenziale che individua nel suddetto articolo 17 un impedimento alla compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali. Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 7823 del 29 dicembre 2022 ha sentenziato che l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 preclude la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi ammettendola solo per le obbligazioni dello stesso periodo e nei confronti dei medesimi soggetti, così come risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. "In ambito contributivo" affermano i giudici milanesi, "non è contemplata la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto" (si veda, anche Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2207 del 2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 6251 del 2022);
il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza 22 febbraio 2022, n. 1251, osservava che "il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale, non può trovare ragione giustificatrice nell'art. 8 della legge n. 212 del 2000. Né, per identici motivi, è possibile sostenere che quest'ultima disposizione abbia innovato l'assetto normativo delineato dall'art. 17 D. Lgs. 241/97". La conclusione alla quale giunge questo minoritario ma rilevante filone giurisprudenziale si basa sul ragionamento che lo Stato, l’INPS, le Regioni e gli enti previdenziali non sarebbero definibili "medesimi soggetti" come, invece, indicato dall’articolo 17, ma come soggetti differenti ai fini della compensazione tra poste tributarie e previdenziali escludendo, di fatto, la possibilità di una compensazione orizzontale alla quale già i contribuenti ricorrono da tempo;
la posizione dei giudici di merito, in altre parole, nega la sussistenza della facoltà del contribuente di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive;
considerato che:
il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è figlio di una delega, conferita con la legge 23 dicembre 1997, n. 662, con la quale il Governo è stato incaricato, tra l'altro, a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, nonché ad assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti; anche sotto questo profilo è insostenibile la tesi che vede, nelle intenzioni del legislatore, quella di imporre un divieto di compensazione orizzontale tra posizioni tributarie e previdenziali, mentre è più plausibile l’intento legislativo di meglio specificare la regolamentazione dei meccanismi di compensazione;
del resto, anche il già richiamato statuto del contribuente con l’articolo 8, rubricato "tutela dell’integrità patrimoniale", aveva, per inciso previsto che "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (...). Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto"; senza per questo introdurre la previsione di un divieto di compensare un’obbligazione tributaria con un credito previdenziale. Lo statuto del contribuente, è opportuno ricordare, riconosce ai contribuenti il diritto di estinguere l’obbligazione tributaria compensando i propri debiti con eventuali crediti verso il fisco;
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 452/E del 2008, inoltre, è categorica nell’affermare che, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, "è possibile utilizzare gli importi a credito per il pagamento, mediante modello F24, dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (c.d. compensazione orizzontale)";
si noti, infine, che anche la Corte di cassazione, chiamata ad esprimersi in ordine al reato di indebita compensazione, ha affermato che la suddetta fattispecie criminosa "può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali (...) il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta Pertanto, l’omesso versamento può avere ad oggetto somme di denaro attinenti a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, il cui pagamento sia effettuato attraverso il modello di versamento unitario; rileva quindi, tanto sul lato attivo quanto sul lato passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali" (sentenza n. 33893, depositata il 14 settembre 2022);
l’orientamento giurisprudenziale riportato, dunque, rischia di ledere i principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, compromettendo il rapporto tra fisco e cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
quale sia la posizione in merito al principio propugnato con il suddetto orientamento giurisprudenziale e, comunque, alla cosiddetta compensazione orizzontale, ossia la compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali;
se sussista la necessità di un intervento legislativo nell’ordine dell’adozione di una norma di interpretazione autentica a fronte della possibilità che si stia configurando un contrasto giurisprudenziale o una grave situazione di incertezza normativa;
se sussista la necessità, invece, dell’adozione di una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta un'estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto;
come i Ministri intendano comportarsi al riguardo e quali siano le iniziative di futura adozione.